Art. 21. Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18, comma 5, del testo unico, puo' essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, secondo le modalita' stabilite per tale tipo di permesso. Le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, per l'anno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno di cui al presente comma, convertiti in permessi di soggiorno per lavoro. 3-ter. Il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18 del testo unico contiene, quale motivazione, la sola dicitura «per motivi umanitari» ed e' rilasciato con modalita' che assicurano l'eventuale differenziazione da altri tipi di permesso di soggiorno e l'agevole individuazione dei motivi del rilascio ai soli uffici competenti, anche mediante il ricorso a codici alfanumerici.».
Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento: «Art. 27 (Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale). - 1. Quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 18 del testo unico, la proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e' effettuata: a) dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c), convenzionati con l'ente locale, che abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero; b) dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento di cui alla lettera a), nel corso del quale 1o straniero abbia reso dichiarazioni. 2. Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verificata la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, il questore provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido per le attivita' di cui all'articolo 18, comma 5, del testo unico, acquisiti: a) il parere del procuratore della Repubblica quando ricorrono le circostanze di cui al comma 1, lettera b), ed il procuratore abbia omesso di formulare la proposta o questa non dia indicazioni circa la gravita' ed attualita' del pericolo; b) il programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero, conforme alle prescrizioni della Commissione interministeriale di cui all'articolo 25; c) l'adesione dello straniero al medesimo programma, previa avvertenza delle conseguenze previste dal testo unico in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso; d) l'accettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della struttura presso cui il programma deve essere realizzato. 3. Quando la proposta e' effettuata a norma del comma 1, lettera a), il questore valuta la gravita' ed attualita' del pericolo anche sulla base degli elementi in essa contenuti. 3-bis. Il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18, comma 5, del testo unico, puo' essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, secondo le modalita' stabilite per tale tipo di permesso. Le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, per l'anno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno di cui al presente comma convertiti in permessi di soggiorno per lavoro. 3-ter. Il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18 del testo unico contiene, quale motivazione, la sola dicitura «per motivi umanitari» ed e' rilasciato con modalita' che assicurano l'eventuale differenziazione da altri tipi di permesso di soggiorno e l'agevole individuazione dei motivi del rilascio ai soli uffici competenti, anche mediante il ricorso a codici alfanumerici. - Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): «Art. 18 (Soggiorno per motivi di protezione sociale). - 1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumita', per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorita', rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale. 2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalita' di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco. 3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacita' di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonche' la disponibilita' di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti. 4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso e' revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. 5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonche' l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di eta'. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso puo' essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo e' a tempo indeterminato, con le modalita' stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo' essere altresi' convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. 6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo' essere altresi' rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore eta', e gia' dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale. 7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.».