Art. 21.
                       Elementi di valutazione

  1.  Per  determinare se la pubblicita' sia ingannevole se ne devono
considerare  tutti  gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi
riferimenti:
    a)  alle  caratteristiche  dei  beni o dei servizi, quali la loro
disponibilita', la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e
la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneita' allo scopo,
gli  usi,  la  quantita',  la  descrizione,  l'origine  geografica  o
commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o
i  risultati  e  le caratteristiche fondamentali di prove o controlli
effettuati sui beni o sui servizi;
    b)  al  prezzo  o  al  modo in cui questo viene calcolato ed alle
condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti;
    c)  alla  categoria,  alle qualifiche e ai diritti dell'operatore
pubblicitario,  quali  l'identita',  il  patrimonio,  le capacita', i
diritti di proprieta' intellettuale e industriale, ogni altro diritto
su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.