Art. 21. 
              Modalita' di conservazione dei documenti 
  1. I mezzi utilizzati per conservare i documenti essenziali  devono
garantire che i documenti  rimangano  completi  e  leggibili  per  il
periodo di  conservazione  prestabilito  e  possano  essere  messi  a
disposizione  delle   autorita'   competenti,   qualora   queste   lo
richiedano. 
  2. Qualsiasi modifica dei dati deve essere rintracciabile.