Art. 21.
                            Informazioni
  1.   Unitamente   alla   decisione   che  riconosce  la  protezione
internazionale  e'  consegnato allo straniero interessato un opuscolo
contenente  informazioni  sui  diritti  e  gli obblighi connessi allo
status  di  protezione  riconosciuto,  redatto  in  una lingua che si
presume  a  lui comprensibile o comunque in lingua inglese, francese,
spagnola o araba.
  2.  Per  garantire  la piu' ampia informazione sui diritti e doveri
degli  status  riconosciuti,  in sede di audizione del richiedente lo
status   di   protezione   internazionale  e'  comunque  fornita  una
informazione preliminare sui medesimi diritti e doveri.