Art. 21. Obblighi del cliente 1. I clienti forniscono, sotto la propria responsabilita', tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilita', tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.