Art. 21.
  Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui
   all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

  1.  I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis
del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi
ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori
di  cui  all'articolo  2083 del codice civile e i soci delle societa'
semplici operanti nel settore agricolo devono:
    a)   utilizzare   attrezzature  di  lavoro  in  conformita'  alle
disposizioni di cui al titolo III;
    b)   munirsi   di   dispositivi   di  protezione  individuale  ed
utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
    c)  munirsi  di  apposita  tessera di riconoscimento corredata di
fotografia,  contenente le proprie generalita', qualora effettuino la
loro  prestazione  in  un  luogo  di  lavoro  nel  quale  si svolgano
attivita' in regime di appalto o subappalto.
  2.  I  soggetti  di  cui al comma 1, relativamente ai rischi propri
delle  attivita'  svolte  e con oneri a proprio carico hanno facolta'
di:
    a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni
di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme
speciali;
    b)  partecipare  a  corsi  di  formazione specifici in materia di
salute  e  sicurezza  sul  lavoro, incentrati sui rischi propri delle
attivita' svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi
restando gli obblighi previsti da norme speciali.
 
          Nota all'art. 21:
              - Per  il testo degli articoli 230-bis, 2083 e 2222 del
          codice civile, si veda nota all'art. 3.