Art. 21.
            (Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti
            e sui tassi di assenza e di maggiore presenza
                           del personale)

  1.  Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni,  ha  l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet
le  retribuzioni  annuali,  i curricula vitae, gli indirizzi di posta
elettronica  e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti
e  dei  segretari comunali e provinciali nonche' di rendere pubblici,
con  lo  stesso  mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del
personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
  2. Al comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) obbligo, per la singola amministrazione o societa' che conferisca
nel  medesimo  anno  allo  stesso  soggetto incarichi che superino il
limite  massimo,  di assegnare l'incarico medesimo secondo i principi
del  merito  e  della  trasparenza,  dando adeguatamente conto, nella
motivazione    dell'atto    di   conferimento,   dei   requisiti   di
professionalita'  e  di  esperienza  del  soggetto  in relazione alla
tipologia  di  prestazione  richiesta  e  alla  misura  del  compenso
attribuito".
  3.  Il  termine  di cui all'alinea del comma 52-bis dell'articolo 3
della   legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e'  differito  fino  al
sessantesimo  giorno  successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
 
          Note all'art. 21:
             -  Per  il testo del comma 2 dell'art. 1 del gia' citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001 vedasi in note all'art.
          14.
             - Si riporta il testo del comma 52-bis dell'art. 3 della
          gia'  citata  legge  n. 244 del 2007, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «52-bis.  Le  disposizioni  dei  commi  da  44  a 52 si
          applicano  a  decorrere dalla data di entrata in vigore del
          decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il
          31  ottobre  2008,  ai  sensi  dell'art. 17, comma 2, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per
          la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con
          il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, nel rispetto
          dell'invarianza   degli   oneri   a  carico  della  finanza
          pubblica, sulla base dei seguenti criteri:
               a)   esclusione,   dal   computo   che  concorre  alla
          definizione  del  limite,  della retribuzione percepita dal
          dipendente    pubblico    presso    l'amministrazione    di
          appartenenza nonche' del trattamento di pensione;
               b) non applicabilita' della disciplina agli emolumenti
          correlati a prestazioni professionali o a contratti d'opera
          di   natura   non   continuativa  nonche'  agli  emolumenti
          determinati  ai  sensi  dell'art.  2389,  terzo  comma, del
          codice civile;
               c)  obbligo, per la singola amministrazione o societa'
          che  conferisca  nel  medesimo  anno  allo  stesso soggetto
          incarichi  che  superino  il  limite  massimo, di assegnare
          l'incarico  medesimo  secondo i principi del merito e della
          trasparenza,  dando  adeguatamente conto, nella motivazione
          dell'atto     di    conferimento,    dei    requisiti    di
          professionalita'  e di esperienza del soggetto in relazione
          alla  tipologia  di prestazione richiesta e alla misura del
          compenso attribuito;
               d)  obbligo  per il soggetto che riceve un incarico di
          comunicare,  all'amministrazione che conferisce l'incarico,
          tutti  gli altri incarichi in corso, ai quali dare adeguata
          pubblicita';
               e)  individuazione  di specifiche forme di vigilanza e
          controllo   sulle   modalita'  applicative  della  presente
          disciplina.».