Art. 21
                   Servizio di assistenza al volo

1.  Ai  sensi  dell'articolo  7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.
550/2004,  i  servizi  di  controllo  del  traffico  aereo regolari e
pianificati   sono  forniti  al  traffico  aereo  generale  sotto  la
responsabilita'  dell'Aeronautica  militare  sugli  aeroporti e negli
spazi  aerei di competenza, quale fornitore di servizi di navigazione
aerea  in via primaria a movimenti di aeromobili diversi dal traffico
aereo generale.
2.  Per assicurare una corretta fornitura dei servizi di cui al comma
1,  l'Aeronautica militare, avvalendosi degli atti di intesa previsti
dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 8 settembre 2004, n. 237,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265,
applica  e  garantisce  il  rispetto  dei  requisiti  di  qualita'  e
sicurezza,  stabiliti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118,
nella  formazione,  nell'addestramento  e  nell'impiego del personale
militare  preposto  alle  funzioni  di  controllo  del traffico aereo
generale.
3.  L'Ente  nazionale  per  l'aviazione civile rilascia la licenza di
studente  o  controllore  del  traffico  aereo  al personale militare
impiegato  nello svolgimento delle funzioni di controllore o studente
controllore  presso  fornitori di servizi di navigazione aerea di cui
al  comma  1, previa dimostrazione da parte dell'Aeronautica militare
della  rispondenza  dei  requisiti  in  possesso di detto personale a
quelli prescritti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118.
4.  In  relazione  a  urgenti  necessita' per la difesa nazionale, il
servizio di assistenza al volo per il traffico aereo generale, di cui
alla  legge 23 maggio 1980, n. 242, puo' essere assunto dal Ministero
della difesa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri
della  difesa  e  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, sentite le
commissioni  competenti  dei  due  rami  del Parlamento e, in caso di
particolare urgenza, informati i Presidenti delle Camere.
5.  Con  decorrenza  dalla  data  del  predetto decreto, il personale
addetto  al  servizio  di  assistenza  al volo e' considerato, a ogni
effetto,  personale militare in congedo richiamato in servizio, salvo
il   mantenimento,   se  piu'  favorevole,  del  proprio  trattamento
economico. Esso non puo' essere destinato a un diverso servizio.
6.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma 4 sono adottate le norme per
l'attribuzione dei gradi militari in relazione alle funzioni svolte.
 
          Note all'art. 21:
             - Il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo
          e  del  Consiglio  del  10  marzo  2004 (Sulla fornitura di
          servizi  di  navigazione  aerea nel cielo unico europeo) e'
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del
          31 marzo 2004.
             -  Il  testo del comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 8
          settembre  2004,  n.  237  (Interventi  urgenti nel settore
          dell'aviazione   civile),  convertito,  con  modificazioni,
          dall'articolo  1  della  legge  9  novembre  2004,  n. 265,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2004,
          n. 213, e' il seguente:
             «3.  Per  il corretto esercizio delle funzioni di cui al
          comma 1, l'E.N.A.C. promuove la stipula di appositi atti di
          intesa, rispettivamente con ENAV s.p.a. e con l'Aeronautica
          militare, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          della difesa per le intese con l'Aeronautica militare e con
          il Ministro dell'economia e delle finanze.».
             -   Il  decreto  legislativo  30  maggio  2008,  n.  118
          (Attuazione   della  direttiva  2006/23/CE,  relativa  alla
          licenza  comunitaria dei controllori del traffico aereo) e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 8 luglio 2008, n.
          158.
             - La legge 23 maggio 1980, n. 242 (Delega al Governo per
          la  ristrutturazione  dei servizi di assistenza al volo) e'
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1980, n.
          163.