Art. 21 
       (Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate) 
 
  1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
individuate  modalita'  e  termini,  tali  da  limitare  al   massimo
l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione  telematica  delle
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  di
importo  non  inferiore  a  euro  tremila.  Per   l'omissione   delle
comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o
non veritieri si applica la  sanzione  di  cui  all'articolo  11  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.