Art. 21. (Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di procedure di rinnovo di validita' della patente di guida) 1. Al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida» sono sostituite dalle seguenti: «un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validita'»; b) al secondo periodo, le parole: «ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare e' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validita'» sono sostituite dalle seguenti: «i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al precedente periodo»; c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validita'». 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le procedure della comunicazione del rinnovo di validita' della patente, di cui al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo. 3. Le disposizioni del comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 2. 4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'articolo 21 -Il testo del comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla presente legge,cosi' recita: 5. La validita' della patente e' confermata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validita'. A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al precedente periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonche' i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei casi di cui all'art. 119, comma 5. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validita' della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita e' responsabile in solido dell'omesso pagamento. La ricevuta andra' conservata dal titolare della patente per il periodo di validita'. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validita'.