Art. 21 
 
 
                       Funzioni dell'Organismo 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  128-decies,  comma
2, del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  l'Organismo
svolge le seguenti funzioni: 
    a) disciplina la struttura  propria  e  delle  eventuali  sezioni
territoriali al fine di garantirne la funzionalita' e l'efficienza; 
    b) istituisce l'elenco degli agenti in  attivita'  finanziaria  e
l'elenco dei mediatori creditizi e  provvede  alla  loro  custodia  e
gestione; 
    c)  verifica  la   permanenza   dei   requisiti   necessari   per
l'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma  2,
e 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
385; 
    d) verifica il rispetto delle regole di condotta nonche' di  ogni
altra disposizione applicabile all'attivita' svolta dagli iscritti; 
    e)  verifica  l'assenza  di   cause   di   incompatibilita',   di
sospensione e di cancellazione nei  confronti  degli  iscritti  negli
elenchi; 
    f) verifica l'effettivo svolgimento delle attivita' di  cui  agli
articoli 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 ai fini della permanenza dell'iscrizione negli elenchi; 
    g) secondo quanto previsto dall'articolo 24, indice  e  organizza
l'apposito   esame   volto   ad   accertare    l'adeguatezza    della
professionalita' dei soggetti ai quali si riferiscono i requisiti  di
professionalita' ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli agenti  in
attivita' finanziaria  e  cura  l'aggiornamento  professionale  degli
iscritti nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria; 
    h) stabilisce  gli  standard  dei  corsi  di  formazione  che  le
societa' di mediazione sono  tenute  a  svolgere  nei  confronti  dei
propri dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi; 
    i) secondo quanto previsto dall'articolo 128-novies, stabilisce i
contenuti della prova valutativa. 
  2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma  1,  lettere  b),
c), d), e), ed f), l'Organismo puo' chiedere ai soggetti ivi iscritti
la comunicazione di dati e notizie, nonche' la trasmissione di atti e
documenti secondo le modalita' e i termini dallo stesso  determinati,
nonche' procedere ad audizione personale e effettuare ispezioni. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Per il  testo  degli  artt.  128-undicies  e  128-ter
          decies del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,
          si veda l'art. 11 del presente decreto legislativo.