Art. 21 Funzioni dell'Organismo 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 128-decies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'Organismo svolge le seguenti funzioni: a) disciplina la struttura propria e delle eventuali sezioni territoriali al fine di garantirne la funzionalita' e l'efficienza; b) istituisce l'elenco degli agenti in attivita' finanziaria e l'elenco dei mediatori creditizi e provvede alla loro custodia e gestione; c) verifica la permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; d) verifica il rispetto delle regole di condotta nonche' di ogni altra disposizione applicabile all'attivita' svolta dagli iscritti; e) verifica l'assenza di cause di incompatibilita', di sospensione e di cancellazione nei confronti degli iscritti negli elenchi; f) verifica l'effettivo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ai fini della permanenza dell'iscrizione negli elenchi; g) secondo quanto previsto dall'articolo 24, indice e organizza l'apposito esame volto ad accertare l'adeguatezza della professionalita' dei soggetti ai quali si riferiscono i requisiti di professionalita' ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria e cura l'aggiornamento professionale degli iscritti nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria; h) stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le societa' di mediazione sono tenute a svolgere nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi; i) secondo quanto previsto dall'articolo 128-novies, stabilisce i contenuti della prova valutativa. 2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), ed f), l'Organismo puo' chiedere ai soggetti ivi iscritti la comunicazione di dati e notizie, nonche' la trasmissione di atti e documenti secondo le modalita' e i termini dallo stesso determinati, nonche' procedere ad audizione personale e effettuare ispezioni.
Note all'art. 21: - Per il testo degli artt. 128-undicies e 128-ter decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si veda l'art. 11 del presente decreto legislativo.