Art. 21. 
 
 (Misure atte a garantire pari opportunita', benessere di chi lavora 
    e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche) 
 
1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 1, comma 1, la lettera  c)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «c) realizzare la  migliore  utilizzazione  delle  risorse  umane
nelle pubbliche  amministrazioni,  assicurando  la  formazione  e  lo
sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi
rispetto a quelle del lavoro privato,  garantendo  pari  opportunita'
alle lavoratrici ed ai  lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque
forma di discriminazione e di violenza morale o psichica»; 
    b) all'articolo 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Le pubbliche  amministrazioni  garantiscono  parita'  e  pari
opportunita' tra  uomini  e  donne  e  l'assenza  di  ogni  forma  di
discriminazione, diretta e indiretta, relativa al  genere,  all'eta',
all'orientamento  sessuale,  alla  razza,  all'origine  etnica,  alla
disabilita', alla religione o alla lingua,  nell'accesso  al  lavoro,
nel trattamento  e  nelle  condizioni  di  lavoro,  nella  formazione
professionale, nelle promozioni e  nella  sicurezza  sul  lavoro.  Le
pubbliche amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro
improntato al benessere organizzativo  e  si  impegnano  a  rilevare,
contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica  al
proprio interno»; 
    c) all'articolo 57, al comma 1 sono premessi i seguenti: 
    «01.  Le  pubbliche  amministrazioni  costituiscono  al   proprio
interno, entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione e senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza  pubblica,  il  "Comitato  unico  di  garanzia  per  le  pari
opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e  contro
le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze  in  un
solo organismo, i comitati per le  pari  opportunita'  e  i  comitati
paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della
contrattazione  collettiva,  dei  quali  assume  tutte  le   funzioni
previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al  personale
delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni. 
    02. Il Comitato unico di garanzia per le  pari  opportunita',  la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni ha  composizione  paritetica  ed  e'  formato  da  un
componente  designato  da  ciascuna  delle  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative a livello di  amministrazione  e  da  un
pari  numero  di  rappresentanti  dell'amministrazione  in  modo   da
assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i  generi.
Il  presidente  del  Comitato  unico   di   garanzia   e'   designato
dall'amministrazione. 
    03.    Il    Comitato    unico    di    garanzia,     all'interno
dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi,  consultivi  e
di verifica e  opera  in  collaborazione  con  la  consigliera  o  il
consigliere nazionale  di  parita'.  Contribuisce  all'ottimizzazione
della produttivita' del  lavoro  pubblico,  migliorando  l'efficienza
delle prestazioni collegata alla garanzia di un  ambiente  di  lavoro
caratterizzato dal rispetto dei principi  di  pari  opportunita',  di
benessere  organizzativo  e  dal  contrasto  di  qualsiasi  forma  di
discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori. 
    04. Le modalita' di funzionamento dei Comitati unici di  garanzia
sono disciplinate da linee guida contenute in una  direttiva  emanata
di  concerto  dal  Dipartimento  della  funzione   pubblica   e   dal
Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del  Consiglio
dei ministri entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione. 
    05. La  mancata  costituzione  del  Comitato  unico  di  garanzia
comporta responsabilita' dei dirigenti incaricati della gestione  del
personale,  da  valutare  anche  al  fine  del  raggiungimento  degli
obiettivi»; 
    d) all'articolo 57, comma 1, la lettera d)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attivita'
dei Comitati unici di garanzia  per  le  pari  opportunita',  per  la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni,  nell'ambito   delle   proprie   disponibilita'   di
bilancio»; 
    e) all'articolo 57, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Le pubbliche amministrazioni, secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 9, adottano tutte le misure  per  attuare  le  direttive
dell'Unione europea in materia di pari opportunita',  contrasto  alle
discriminazioni ed alla violenza morale o  psichica,  sulla  base  di
quanto  disposto  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica». 
 
 
          Note all'art. 21: 
              - Il testo dell'art. 1, comma  1,  del  citato  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente: 
              «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.  Le
          disposizioni    del    presente    decreto     disciplinano
          l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro  e  di
          impiego alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,
          tenuto conto delle  autonomie  locali  e  di  quelle  delle
          regioni e delle province autonome, nel  rispetto  dell'art.
          97, comma primo, della Costituzione, al fine di: 
                a) accrescere l'efficienza delle  amministrazioni  in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
                b)  razionalizzare  il  costo  del  lavoro  pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
                c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
          umane  nelle  pubbliche  amministrazioni,  assicurando   la
          formazione e  lo  sviluppo  professionale  dei  dipendenti,
          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
          discriminazione e di violenza morale o psichica.». 
              - Il testo dell'art. 7, del citato decreto  legislativo
          n. 165 del 2001, come modificato dalla presente  legge,  e'
          il seguente: 
              «Art.  7  (Gestione  delle  risorse  umane).  -  1.  Le
          pubbliche  amministrazioni  garantiscono  parita'  e   pari
          opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di  ogni  forma
          di  discriminazione,  diretta  e  indiretta,  relativa   al
          genere, all'eta', all'orientamento  sessuale,  alla  razza,
          all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla
          lingua, nell'accesso al lavoro,  nel  trattamento  e  nelle
          condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle
          promozioni e  nella  sicurezza  sul  lavoro.  Le  pubbliche
          amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro
          improntato al benessere  organizzativo  e  si  impegnano  a
          rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma  di  violenza
          morale o psichica al proprio interno. 
              2.  Le  amministrazioni   pubbliche   garantiscono   la
          liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale  nello
          svolgimento  dell'attivita'  didattica,  scientifica  e  di
          ricerca. 
              3. Le  amministrazioni  pubbliche  individuano  criteri
          certi di priorita' nell'impiego flessibile  del  personale,
          purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
          lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
          personale, sociale e familiare e dei  dipendenti  impegnati
          in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
          1991, n. 266. 
              4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione  e
          l'aggiornamento del  personale,  ivi  compreso  quello  con
          qualifiche dirigenziali, garantendo altresi'  l'adeguamento
          dei  programmi  formativi,  al  fine  di  contribuire  allo
          sviluppo   della   cultura   di   genere   della   pubblica
          amministrazione. 
              5. Le amministrazioni  pubbliche  non  possono  erogare
          trattamenti economici accessori che non corrispondano  alle
          prestazioni effettivamente rese. 
              6.  Per  esigenze  cui  non  possono  far  fronte   con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire incarichi individuali, con  contratti  di  lavoro
          autonomo,   di   natura   occasionale   o   coordinata    e
          continuativa,  ad  esperti  di  particolare  e   comprovata
          specializzazione  anche  universitaria,  in  presenza   dei
          seguenti presupposti di legittimita': 
                a) l'oggetto  della  prestazione  deve  corrispondere
          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento
          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti
          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le
          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; 
                b)  l'amministrazione  deve   avere   preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
                c) la prestazione deve essere di natura temporanea  e
          altamente qualificata; 
                d) devono essere preventivamente determinati  durata,
          luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 
              Si   prescinde   dal   requisito    della    comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  di  natura   occasionale   o
          coordinata e continuativa per attivita' che debbano  essere
          svolte da professionisti iscritti in ordini o  albi  o  con
          soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo,
          dei  mestieri  artigianali  o  dell'attivita'   informatica
          nonche' a supporto dell'attivita' didattica e  di  ricerca,
          per i servizi di orientamento, compreso il collocamento,  e
          di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza  nuovi
          o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  ferma
          restando la necessita' di accertare la maturata  esperienza
          nel settore. 
              Il ricorso a contratti di collaborazione  coordinata  e
          continuativa per lo svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o
          l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
          causa di responsabilita' amministrativa  per  il  dirigente
          che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo  dell'art.
          1, comma 9, del  decreto-legge  12  luglio  2004,  n.  168,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2004,
          n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni previste
          dall'art. 36, comma 3, del presente decreto. 
              6-bis.  Le  amministrazioni  pubbliche  disciplinano  e
          rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,  procedure
          comparative  per  il  conferimento   degli   incarichi   di
          collaborazione. 
              6-ter. I regolamenti di cui all'art. 110, comma 6,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. 
              6-quater. Le disposizioni di cui ai commi  6,  6-bis  e
          6-ter non si applicano ai  componenti  degli  organismi  di
          controllo interno e  dei  nuclei  di  valutazione,  nonche'
          degli organismi operanti per le finalita' di  cui  all'art.
          1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.». 
              - Il testo dell'art. 57 del citato decreto  legislativo
          n. 165 del 2001, come modificato dalla presente  legge,  e'
          il seguente: 
              «Art.  57  (Pari  opportunita').  -  01.  Le  pubbliche
          amministrazioni costituiscono  al  proprio  interno,  entro
          centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza pubblica, il "Comitato unico  di  garanzia  per  le
          pari opportunita', la valorizzazione del benessere  di  chi
          lavora  e  contro  le  discriminazioni"  che   sostituisce,
          unificando le competenze in un solo organismo,  i  comitati
          per le  pari  opportunita'  e  i  comitati  paritetici  sul
          fenomeno del  mobbing,  costituiti  in  applicazione  della
          contrattazione  collettiva,  dei  quali  assume  tutte   le
          funzioni previste dalla  legge,  dai  contratti  collettivi
          relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o  da
          altre disposizioni. 
              02.  Il  Comitato  unico  di  garanzia  per   le   pari
          opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora
          e contro le discriminazioni ha composizione  paritetica  ed
          e' formato da un componente  designato  da  ciascuna  delle
          organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a
          livello  di  amministrazione  e  da  un  pari   numero   di
          rappresentanti dell'amministrazione in modo  da  assicurare
          nel complesso la presenza paritaria di entrambi  i  generi.
          Il presidente del Comitato unico di garanzia  e'  designato
          dall'amministrazione. 
              03.  Il  Comitato  unico   di   garanzia,   all'interno
          dell'amministrazione  pubblica,  ha  compiti   propositivi,
          consultivi e di verifica e opera in collaborazione  con  la
          consigliera  o  il  consigliere   nazionale   di   parita'.
          Contribuisce  all'ottimizzazione  della  produttivita'  del
          lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni
          collegata  alla  garanzia  di   un   ambiente   di   lavoro
          caratterizzato  dal   rispetto   dei   principi   di   pari
          opportunita', di benessere organizzativo e dal contrasto di
          qualsiasi forma di discriminazione e di violenza  morale  o
          psichica per i lavoratori. 
              04. Le modalita' di funzionamento dei Comitati unici di
          garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in  una
          direttiva  emanata  di  concerto  dal  Dipartimento   della
          funzione  pubblica  e  dal   Dipartimento   per   le   pari
          opportunita' della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente disposizione. 
              05. La  mancata  costituzione  del  Comitato  unico  di
          garanzia comporta responsabilita' dei dirigenti  incaricati
          della gestione del personale, da valutare anche al fine del
          raggiungimento degli obiettivi. 
              1. Le pubbliche amministrazioni, al fine  di  garantire
          pari opportunita' tra  uomini  e  donne  per  l'accesso  al
          lavoro ed il trattamento sul lavoro: 
                a)   riservano    alle    donne,    salva    motivata
          impossibilita', almeno un terzo  dei  posti  di  componente
          delle commissioni di concorso, fermo restando il  principio
          di cui all'art. 35, comma 3, lettera e); 
                b) adottano propri atti regolamentari per  assicurare
          pari  opportunita'  fra  uomini   e   donne   sul   lavoro,
          conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica; 
                c)  garantiscono  la  partecipazione  delle   proprie
          dipendenti  ai  corsi  di  formazione  e  di  aggiornamento
          professionale in rapporto proporzionale alla loro  presenza
          nelle  amministrazioni  interessate  ai   corsi   medesimi,
          adottando  modalita'  organizzative  atte  a  favorirne  la
          partecipazione,  consentendo  la  conciliazione  fra   vita
          professionale e vita familiare; 
                d) possono finanziare programmi di azioni positive  e
          l'attivita' dei Comitati unici  di  garanzia  per  le  pari
          opportunita', per la valorizzazione del  benessere  di  chi
          lavora  e  contro  le  discriminazioni,  nell'ambito  delle
          proprie disponibilita' di bilancio; 
              2. Le pubbliche amministrazioni, secondo  le  modalita'
          di cui all'art. 9, adottano tutte le misure per attuare  le
          direttive  dell'Unione   europea   in   materia   di   pari
          opportunita',  contrasto  alle  discriminazioni   ed   alla
          violenza morale o psichica, sulla base di  quanto  disposto
          dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
          della funzione pubblica.».