Articolo 21 
 
 
(Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
                                152) 
 
    1. All'articolo 205 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: In ogni ambito” sono  sostituite  dalle
seguenti: “Fatto salvo  quanto  previsto  al  comma  1-bis,  in  ogni
ambito”; 
    b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
    “1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista  tecnico,  ambientale
ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi  di  cui
al comma 1, il comune puo' richiedere  al  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare una deroga al  rispetto  degli
obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata  la  sussistenza  dei
requisiti stabiliti al primo periodo,  il  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare puo' autorizzare  la  predetta
deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica di un accordo di programma tra Ministero,  regione  ed  enti
locali interessati, che stabilisca: 
    a) le modalita' attraverso le quali il comune richiedente intende
conseguire gli  obiettivi  di  cui  all'articolo  181,  comma  1.  Le
predette  modalita'  possono  consistere  in  compensazioni  con  gli
obiettivi raggiunti in altri comuni; 
    b) la destinazione a recupero di energia della quota  di  rifiuti
indifferenziati  che  residua  dalla  raccolta  differenziata  e  dei
rifiuti  derivanti   da   impianti   di   trattamento   dei   rifiuti
indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia; 
    c) la percentuale di raccolta differenziata dei  rifiuti  urbani,
da destinare al riciclo, che il  comune  richiedente  si  obbliga  ad
effettuare. 
    1-ter. L'accordo di programma di cui  al  comma  precedente  puo'
stabilire obblighi, in linea con  le  disposizioni  vigenti,  per  il
comune richiedente finalizzati al perseguimento  delle  finalita'  di
cui alla  parte  quarta,  titolo  I,  del  presente  decreto  nonche'
stabilire modalita' di accertamento dell'adempimento  degli  obblighi
assunti  nell'ambito  dell'accordo  di  programma  e  prevedere   una
disciplina  per  l'eventuale  inadempimento.  I  piani  regionali  si
conformano a quanto previsto dagli accordi di  programma  di  cui  al
presente articolo.”. 
 
 
          Note all'art. 21 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  205  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dal presente decreto: 
              <<Art.  205.  Misure  per  incrementare   la   raccolta
          differenziata. 
              1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, in  ogni
          ambito territoriale ottimale  deve  essere  assicurata  una
          raccolta  differenziata  dei  rifiuti  urbani   pari   alle
          seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti: 
              a)  almeno  il  trentacinque  per  cento  entro  il  31
          dicembre 2006; 
              b) almeno il  quarantacinque  per  cento  entro  il  31
          dicembre 2008; 
              c) almeno il  sessantacinque  per  cento  entro  il  31
          dicembre 2012. 
              1-bis. Nel caso in cui, dal  punto  di  vista  tecnico,
          ambientale ed economico, non sia  realizzabile  raggiungere
          gli obiettivi di cui al comma 1, il comune puo'  richiedere
          al Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
          del mare una deroga al rispetto degli obblighi  di  cui  al
          medesimo comma 1. Verificata la sussistenza  dei  requisiti
          stabiliti al primo periodo,  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare puo' autorizzare  la
          predetta deroga, previa  stipula  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica di un  accordo  di  programma
          tra Ministero, regione  ed  enti  locali  interessati,  che
          stabilisca: 
              a)  le  modalita'  attraverso  le   quali   il   comune
          richiedente  intende  conseguire  gli  obiettivi   di   cui
          all'articolo 181, comma 1. Le  predette  modalita'  possono
          consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti  in
          altri comuni; 
              b) la destinazione a recupero di energia della quota di
          rifiuti  indifferenziati   che   residua   dalla   raccolta
          differenziata  e  dei  rifiuti  derivanti  da  impianti  di
          trattamento  dei  rifiuti  indifferenziati,   qualora   non
          destinati al recupero di materia; 
              c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti
          urbani, da destinare al riciclo, che il comune  richiedente
          si obbliga ad effettuare. 
              1-ter.  L'accordo  di  programma  di   cui   al   comma
          precedente  puo'  stabilire  obblighi,  in  linea  con   le
          disposizioni vigenti, per il comune richiedente finalizzati
          al perseguimento delle finalita' di cui alla parte  quarta,
          titolo I, del presente decreto nonche' stabilire  modalita'
          di accertamento  dell'adempimento  degli  obblighi  assunti
          nell'ambito  dell'accordo  di  programma  e  prevedere  una
          disciplina per l'eventuale inadempimento. I piani regionali
          si conformano a quanto previsto dagli accordi di  programma
          di cui al presente articolo. 
              2. 
              3. Nel caso in cui a  livello  di  ambito  territoriale
          ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti
          dal presente  articolo,  e'  applicata  un'addizionale  del
          venti per cento al tributo di conferimento dei  rifiuti  in
          discarica  a  carico  dell'Autorita'  d'ambito,   istituito
          dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n.
          549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del  proprio
          territorio  che  non  abbiano  raggiunto   le   percentuali
          previste dal comma 1 sulla base  delle  quote  di  raccolta
          differenziata raggiunte nei singoli comuni. 
              4. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio di concerto  con  il  Ministro  delle
          attivita' produttive d'intesa con la  Conferenza  unificata
          di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, vengono stabilite la metodologia e i  criteri
          di calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonche'
          la nuova determinazione del coefficiente di  correzione  di
          cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995,
          n. 549, in relazione al conseguimento  degli  obiettivi  di
          cui ai commi 1 e 2. 
              5. Sino all'emanazione del decreto di cui  al  comma  4
          continua ad  applicarsi  la  disciplina  attuativa  di  cui
          all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge  28  dicembre
          1995, n. 549. 
              6. Le regioni tramite apposita legge, e  previa  intesa
          con  il  Ministro  dell'ambiente   e   della   tutela   del
          territorio, possono indicare maggiori obiettivi di  riciclo
          e recupero.>>