Art. 21. 
 
           (Comitato nazionale dei garanti per la ricerca) 
 
  1. Al fine di promuovere la qualita' della ricerca e assicurare  il
buon funzionamento delle procedure di valutazione tra  pari  previste
dall'articolo 20, e' istituito il Comitato nazionale dei garanti  per
la ricerca (CNGR). Il CNGR e' composto da sette studiosi, italiani  o
stranieri,  di  elevata  qualificazione  scientifica  internazionale,
appartenenti a una pluralita'  di  aree  disciplinari,  tra  i  quali
almeno due donne e  due  uomini,  nominati  dal  Ministro,  il  quale
sceglie in un elenco composto da non meno di  dieci  e  non  piu'  di
quindici persone definito da un comitato di selezione. Il comitato di
selezione, istituito con decreto del Ministro, e' composto da  cinque
membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro,
dal  presidente  del  Consiglio  direttivo   dell'ANVUR,   dal   vice
presidente del Comitato di esperti  per  la  politica  della  ricerca
(CEPR), dal presidente dell'European Research Council, dal presidente
dell'European Science Foundation. 
  2. Il CNGR indica criteri generali per le attivita' di  valutazione
dei risultati, tenendo in massima considerazione  le  raccomandazioni
approvate da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtu'
di convenzioni e trattati; nomina gli studiosi che  fanno  parte  dei
comitati di selezione di cui al comma 1 dell'articolo 20  e  coordina
le attivita' dei comitati suddetti; subentra alla commissione di  cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  26  marzo  2004,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  173  del  26  luglio  2004,   nonche'   alla
commissione di garanzia  prevista  per  i  programmi  di  ricerca  di
interesse nazionale. Le predette  commissioni  sono  soppresse  dalla
data in cui sono  nominati  i  componenti  del  CNGR.  Con  specifici
accordi di programma dotati di adeguata copertura degli oneri da essi
derivanti, il CNGR puo' provvedere all'espletamento  delle  procedure
di selezione dei progetti o programmi di  ricerca  attivati  da  enti
pubblici o privati. Nell'esercizio delle sue  funzioni,  il  CNGR  si
avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie  del  Ministero
relative alle attivita' contemplate dal presente comma. 
  3. La spesa per il funzionamento del CNGR e per i compensi relativi
alle procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca  e'
compresa nell'ambito  dei  fondi  riguardanti  il  finanziamento  dei
progetti o programmi di ricerca, per un importo massimo non superiore
al 3 per cento dei predetti fondi, senza nuovi o maggiori  oneri  per
la finanza pubblica. Il decreto del Ministro che nomina i  componenti
del CNGR determina le indennita' spettanti ai suoi componenti. 
  4.  Il  CNGR  definisce  le  proprie  regole  di  organizzazione  e
funzionamento  ed  elegge  al  proprio  interno  il   presidente,   a
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti  pubblici
possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato.  I
componenti del CNGR restano in carica per un triennio e  non  possono
essere nuovamente nominati prima che siano  trascorsi  almeno  cinque
anni. Essi cessano automaticamente dalla  carica  al  compimento  del
settantesimo anno di eta'. Se uno dei componenti cessa  dalla  carica
prima della scadenza del proprio mandato,  il  componente  che  viene
nominato in sostituzione resta in carica per la  durata  residua  del
mandato. Il predetto componente e' scelto dal Ministro  nello  stesso
elenco di cui al secondo periodo del comma 1. 
  5.  In  sede  di  prima  applicazione,  mediante  sorteggio,   sono
individuati due componenti del CNGR che durano in carica due  anni  e
tre componenti che durano in carica  tre  anni.  Il  CNGR  predispone
rapporti specifici sull'attivita' svolta e una relazione  annuale  in
materia di valutazione della ricerca, che trasmette al  Ministro,  il
quale cura la pubblicazione e la  diffusione  dei  rapporti  e  delle
relazioni del CNGR. 
 
          Note all'articolo 21: 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca del 26  marzo  2004  reca.
          «Criteri e modalita' procedurali per  l'assegnazione  delle
          risorse finanziarie del FIRB - Fondo per  gli  investimenti
          della ricerca di base».