Art. 21 
 
  Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale 
 
  1. Il biometano immesso nella rete del gas naturale alle condizioni
e secondo le modalita' di cui  all'articolo  20  e'  incentivato,  su
richiesta del produttore, secondo una delle seguenti modalita': 
    a) mediante il rilascio degli  incentivi  per  la  produzione  di
energia elettrica da fonti rinnovabili, nel caso in cui  sia  immesso
in rete ed utilizzato, nel rispetto delle regole per il  trasporto  e
lo stoccaggio del gas naturale, in impianti di cogenerazione ad  alto
rendimento; 
    b) mediante il rilascio di certificati di immissione  in  consumo
ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui  all'articolo  2-quater,
comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  11  marzo  2006,  n.  81,  e  successive
modificazioni, qualora il  biometano  sia  immesso  in  rete  e,  nel
rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio, usato  per  i
trasporti; 
    c) mediante l'erogazione di uno specifico incentivo di  durata  e
valore definiti con il decreto di cui al comma 2, qualora sia immesso
nella rete del gas naturale. L'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas definisce le modalita' con le quali le risorse  per  l'erogazione
dell'incentivo di cui  alla  presente  lettera  trovano  copertura  a
valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da  adottare,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e con  il  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in  vigore  del
presente  decreto  legislativo,  sono  stabilite  le  direttive   per
l'attuazione di quanto  previsto  al  comma  1,  fatto  salvo  quanto
previsto all'articolo 33, comma 5. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta il testo dell' articolo 2-quater, comma 1,
          del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.  2,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,  n.  81,  recante
          Interventi  urgenti   per   i   settori   dell'agricoltura,
          dell'agroindustria, della  pesca,  nonche'  in  materia  di
          fiscalita' d'impresa: 
              "Art. 2-quater. Interventi nel settore agroenergetico. 
              1. A decorrere dal  1°  gennaio  2007  i  soggetti  che
          immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a  partire
          da fonti primarie non rinnovabili  e  destinati  ad  essere
          impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in
          consumo  nel  territorio  nazionale  una  quota  minima  di
          biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati
          al comma 4, nonche' di combustibili sintetici purche' siano
          esclusivamente ricavati dalle biomasse, con le modalita' di
          cui al comma 3. I medesimi soggetti  possono  assolvere  al
          predetto obbligo anche acquistando, in tutto  o  in  parte,
          l'equivalente  quota  o  i  relativi   diritti   da   altri
          soggetti."