Art. 21 
 
                    Soppressione enti e organismi 
 
 1. In considerazione del processo di convergenza  ed  armonizzazione
del  sistema  pensionistico  attraverso  l'applicazione  del   metodo
contributivo,  nonche'  al  fine   di   migliorare   l'efficienza   e
l'efficacia dell'azione amministrativa nel  settore  previdenziale  e
assistenziale, l'INPDAP e  l'ENPALS  sono  soppressi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e le  relative  funzioni  sono
attribuite all' INPS, che  succede  in  tutti  i  rapporti  attivi  e
passivi degli Enti soppressi. 
 2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e  la
semplificazione, da emanarsi entro 60  giorni  dall'approvazione  dei
bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi alla
data di entrata in vigore del presente decreto  legge  e  sulla  base
delle risultanze dei bilanci medesimi,  da  deliberare  entro  il  31
marzo 2012, le risorse strumentali, umane e  finanziarie  degli  Enti
soppressi sono trasferite  all'INPS.  Conseguentemente  la  dotazione
organica  dell'INPS  e'  incrementata   di   un   numero   di   posti
corrispondente alle unita' di personale di ruolo in  servizio  presso
gli enti soppressi alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. Non sono trasferite le posizioni  soprannumerarie,  rispetto
alla dotazione organica vigente degli  enti  soppressi,  ivi  incluse
quelle di cui all'articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388. Le posizioni soprannumerarie di  cui  al  precedente  periodo
costituiscono  eccedenze  ai  sensi  dell'articolo  33  del   decreto
legislativo 30 marzo  2001,  n.  165.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
I  due  posti  di  direttore  generale  degli  Enti  soppressi   sono
trasformati in altrettanti posti  di  livello  dirigenziale  generale
dell'INPS,  con  conseguente   aumento   della   dotazione   organica
dell'Istituto  incorporante.  I  dipendenti   trasferiti   mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza. 
 3. L'Inps subentra, altresi',  nella  titolarita'  dei  rapporti  di
lavoro diversi da quelli di cui  al  comma  2  per  la  loro  residua
durata. 
 4.  Gli  organi  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  del   decreto
legislativo 30 giugno 1994,  n.  479  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, degli Enti soppressi ai  sensi  del  comma  1,  cessano
dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 2. 
 5. I posti corrispondenti all'incarico di  componente  del  Collegio
dei  sindaci  dell'INPDAP,  di  qualifica  dirigenziale  di   livello
generale, in posizione  di  fuori  ruolo  istituzionale,  sono  cosi'
attribuiti: 
     a) in considerazione  dell'incremento  dell'attivita'  dell'INPS
derivante dalla soppressione degli Enti di cui al comma 1, due posti,
di cui uno  in  rappresentanza  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali   ed   uno   in   rappresentanza   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, incrementano il numero dei  componenti
del Collegio dei sindaci dell'INPS; 
     b) due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro e  delle
politiche  sociali  e  tre  posti  in  rappresentanza  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  sono   trasformati   in   posizioni
dirigenziali di livello  generale  per  le  esigenze  di  consulenza,
studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   nell'ambito   del
Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello  Stato;  le  dotazioni
organiche dei rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate
in attesa della emanazione delle disposizioni regolamentari intese ad
adeguare  in  misura  corrispondente  l'organizzazione  dei  medesimi
Ministeri. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, del citato
decreto legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel  senso  che  i
relativi posti concorrono alla determinazione  delle  percentuali  di
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e
successive modifiche ed integrazioni,  relativamente  alle  dotazioni
organiche dei Ministeri di appartenenza. 
 6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5,  lettera  a),  e  per
assicurare  una   adeguata   rappresentanza   degli   interessi   cui
corrispondevano le funzioni  istituzionali  di  ciascuno  degli  enti
soppressi di cui al comma 1, il Consiglio di  indirizzo  e  vigilanza
dell'INPS e' integrato di sei rappresentanti secondo criteri definiti
con decreto, non regolamentare,  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali. 
 7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di  cui  al  comma  2,
l'Inps provvede al riassetto organizzativo e  funzionale  conseguente
alla  soppressione  degli  Enti  di  cui  al  comma  1  operando  una
razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure. 
 8. Le disposizioni  dei  commi  da  1  a  9  devono  comportare  una
riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed
agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel  2012,  50
milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal
2014. I relativi risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli  di  Stato.
Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il correlato  versamento
all'entrata del bilancio  statale,  derivante  dall'attuazione  delle
misure di razionalizzazione organizzativa degli enti  di  previdenza,
previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011,  n.
183. 
 9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di  efficienza  e
di   efficacia   di   cui   al   comma   1,   di    razionalizzazione
dell'organizzazione amministrativa ai sensi del comma 7,  nonche'  la
riduzione dei costi di cui al comma 8, il  Presidente  dell'INPS,  la
cui durata in carica, a tal fine, e' differita al 31  dicembre  2014,
promuove le  piu'  adeguate  iniziative,  ne  verifica  l'attuazione,
predispone rapporti, con cadenza  quadrimestrale,  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali,  e  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze in ordine allo stato di  avanzamento  del  processo  di
riordino conseguente alle disposizioni di cui al  comma  1  e  redige
alla fine  del  mandato  una  relazione  conclusiva,  che  attesti  i
risultati conseguiti. 
 10. Al fine di razionalizzare  le  attivita'  di  approvvigionamento
idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata,  nonche'  nei
territori della provincia di Avellino,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto,  l'Ente  per  lo  sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in  Puglia  e  Lucania
(EIPLI) e' soppresso e posto in liquidazione. 
 11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse  umane  e
strumentali,  nonche'  tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi,   sono
trasferiti, entro 180 giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto  al  soggetto  costituito   o   individuato   dalle   Regioni
interessate, assicurando  adeguata  rappresentanza  delle  competenti
amministrazioni dello Stato. La tutela occupazionale e' garantita con
riferimento al personale titolare  di  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato con l'ente soppresso. A far data dalla soppressione  di
cui al comma 10 e fino all'adozione delle misure di cui  al  presente
comma, la gestione liquidatoria dell'Ente e' assicurata  dall'attuale
gestione commissariale. 
 12. A decorrere dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  e'
istituito, sotto la vigilanza  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, il Consorzio nazionale per i grandi
laghi prealpini, che svolge le  funzioni,  con  le  inerenti  risorse
finanziarie strumentali e di personale, attribuite dall'articolo  63,
comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  al  consorzio
del Ticino -  Ente  autonomo  per  la  costruzione,  manutenzione  ed
esercizio dell'opera regolatrice  del  lago  Maggiore,  al  consorzio
dell'Oglio -  Ente  autonomo  per  la  costruzione,  manutenzione  ed
esercizio dell'opera regolatrice  del  lago  d'Iseo  e  al  consorzio
dell'Adda  -  Ente  autonomo  per  la  costruzione,  manutenzione  ed
esercizio dell'opera regolatrice del  lago  di  Como.  Per  garantire
l'ordinaria  amministrazione  e  lo   svolgimento   delle   attivita'
istituzionali fino all'avvio del  Consorzio  nazionale,  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con  proprio
decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  nomina  un  commissario  e  un   sub
commissario e, su designazione del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, un collegio dei revisori formato da tre membri, di  cui  uno
con  funzioni  di  presidente.  Dalla  data   di   insediamento   del
commissario,  il  consorzio  del  Ticino  -  Ente  autonomo  per   la
costruzione, manutenzione ed  esercizio  dell'opera  regolatrice  del
lago Maggiore,  il  consorzio  dell'Oglio  -  Ente  autonomo  per  la
costruzione, manutenzione ed  esercizio  dell'opera  regolatrice  del
lago  d'Iseo  e  il  consorzio  dell'Adda  -  Ente  autonomo  per  la
costruzione, manutenzione ed  esercizio  dell'opera  regolatrice  del
lago di  Como  sono  soppressi  e  i  relativi  organi  decadono.  La
denominazione "Consorzio nazionale  per  i  grandi  laghi  prealpini"
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque  presente,  le  denominazioni:
<<Consorzio  del  Ticino  -  Ente  autonomo   per   la   costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore>>,
<<Consorzio  dell'Oglio  -  Ente   autonomo   per   la   costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo>>  e
<<Consorzio  dell'Adda  -   Ente   autonomo   per   la   costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago  di  Como».
Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  da  adottarsi  entro  e  non  oltre
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sentite le Commissioni parlamentari
competenti in materia di  ambiente,  che  si  esprimono  entro  venti
giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza  con
obiettivi    di    funzionalita',    efficienza,    economicita'    e
rappresentativita', gli organi di  amministrazione  e  controllo,  la
sede, nonche' le modalita' di funzionamento,  e  sono  trasferite  le
risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi,  sulla
base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni
alla data di  soppressione.  I  predetti  bilanci  di  chiusura  sono
deliberati  dagli  organi  in  carica  alla  data  di   soppressione,
corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in
carica  alla  medesima  data,  e  trasmessi  per  l'approvazione   al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti  degli  organi
dei soppressi consorzi, i compensi,  indennita'  o  altri  emolumenti
comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data
di soppressione mentre per  gli  adempimenti  di  cui  al  precedente
periodo spetta esclusivamente, ove dovuto, il  rimborso  delle  spese
effettivamente  sostenute  nella  misura  prevista   dai   rispettivi
ordinamenti.  I  dipendenti  a  tempo  indeterminato  dei   soppressi
Consorzi mantengono l'inquadramento previdenziale  di  provenienza  e
sono inquadrati nei ruoli del Consorzio nazionale per i grandi  laghi
prealpini, cui si  applica  il  contratto  collettivo  nazionale  del
comparto enti pubblici  non  economici.  La  dotazione  organica  del
Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini non puo' eccedere il
numero del personale in servizio, alla data di entrata in vigore  del
presente decreto, presso i soppressi Consorzi. 
 13. Gli enti di cui all'allegato A sono soppressi a decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e  i  relativi  organi
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15. 
 14. Le funzioni attribuite agli  enti  di  cui  al  comma  13  dalla
normativa vigente e le inerenti  risorse  finanziarie  e  strumentali
compresi  i  relativi  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi,  sono
trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di  liquidazione,
neppure giudiziale, alle amministrazioni corrispondentemente indicate
nel medesimo allegato A. 
 15. Con decreti  non  regolamentari  del  Ministro  interessato,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione  da
adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  sono  trasferite   le   risorse   strumentali   e
finanziarie degli enti  soppressi.  Fino  all'adozione  dei  predetti
decreti, per garantire la  continuita'  dei  rapporti  gia'  in  capo
all'ente soppresso, l'amministrazione incorporante puo' delegare  uno
o piu' dirigenti per lo  svolgimento  delle  attivita'  di  ordinaria
amministrazione,  ivi  comprese  le   operazioni   di   pagamento   e
riscossione a valere  sui  conti  correnti  gia'  intestati  all'ente
soppresso che rimangono aperti  fino  alla  data  di  emanazione  dei
decreti medesimi. 
 16. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto legge, i bilanci di chiusura  degli  enti  soppressi
sono deliberati dagli  organi  in  carica  alla  data  di  cessazione
dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo  interno  di
controllo in carica alla data di soppressione  dell'ente  medesimo  e
trasmessi per l'approvazione  al  Ministero  vigilante  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli  enti
di cui al comma 13 i compensi, indennita' o altri emolumenti comunque
denominati ad essi spettanti  sono  corrisposti  fino  alla  data  di
soppressione. Per  gli  adempimenti  di  cui  al  primo  periodo  del
presente   comma   ai   componenti   dei   predetti   organi   spetta
esclusivamente, ove dovuto, il rimborso  delle  spese  effettivamente
sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. 
 17. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le amministrazioni
incorporanti possono avvalersi  di  personale  comandato  nel  limite
massimo delle unita' previste dalle specifiche  disposizioni  di  cui
alle leggi istitutive degli enti soppressi. 
 18. Le amministrazioni di destinazione esercitano  i  compiti  e  le
funzioni facenti  capo  agli  enti  soppressi  con  le  articolazioni
amministrative  individuate   mediante   le   ordinarie   misure   di
definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di  garantire
la continuita' delle attivita' di  interesse  pubblico  gia'  facenti
capo agli enti di cui al presente comma fino al  perfezionamento  del
processo di riorganizzazione indicato, l'attivita'  facente  capo  ai
predetti enti continua ad essere esercitata  presso  le  sedi  e  gli
uffici gia' a tal fine utilizzati. 
 19. Con riguardo all'Agenzia  nazionale  per  la  regolazione  e  la
vigilanza  in  materia  di  acqua,  in  deroga  a   quanto   previsto
dall'allegato  A,  sono  trasferite   all'Autorita'   per   l'energia
elettrica e il gas le funzioni  attinenti  alla  regolazione  e  alla
vigilanza della tariffa relativa ai servizi idrici,  individuate  con
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  su  proposta  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  da
adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. 
 20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse  idriche
e' soppressa. 
 
     ALLEGATO A 
 
    

---------------------------------------------------------------------
  Ente soppresso      |   Amministrazione     |  Ente incorporante
                      |     interessata       |
----------------------|-----------------------|----------------------
Agenzia nazionale per |      Ministero        |      Ministero
la regolazione e la   | dell'ambiente e della |   dell'ambiente e
vigilanza in materia  | tutela del territorio |  della tutela del
di acqua              |     e del mare        |     territorio
                      |                       |     e del mare
----------------------|-----------------------|----------------------
Agenzia per la        |    Ministero dello    |   Ministero dello
sicurezza nucleare    |  sviluppo economico   | sviluppo economico
                      |                       |  d'intesa con il
                      |                       |     Ministero
                      |                       |  dell'ambiente e
                      |                       |  della tutela del
                      |                       |     territorio
                      |                       |     e del mare
----------------------|-----------------------|----------------------
Agenzia nazionale di  |    Ministero dello    |  Autorita' per le
regolamentazione del  |  sviluppo economico   |   garanzie nelle
settore postale       |                       |   comunicazioni
----------------------|-----------------------|----------------------






    
 
 21. Dall'attuazione dei commi da 13 a 20 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.