Art. 21 
 
Delega  al  Governo  per  l'attuazione  delle  direttive  2009/38/CE,
  relativa al comitato aziendale europeo, 2009/50/CE e 2009/52/CE, in
  materia di lavoro dei cittadini di paesi terzi 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
europee e del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze e  dell'interno,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  per  l'attuazione   delle   direttive   2009/38/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6  maggio  2009,  riguardante
l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per
l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e  nei
gruppi di imprese di dimensioni comunitarie  (rifusione),  2009/50/CE
del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle  condizioni  di  ingresso  e
soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano  svolgere  lavori
altamente qualificati, e 2009/52/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative  a
sanzioni e a provvedimenti nei confronti  di  datori  di  lavoro  che
impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare. 
 
          Note all'art. 21: 
              La direttiva 2009/38/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 16
          maggio 2009, n. L 122. 
              La direttiva 2009/50/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 18
          giugno 2009, n. L 155. 
              La direttiva 2009/52/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30
          giugno 2009, n. L 168.