Art. 21 
 
 
Disposizioni  per  accrescere  la  sicurezza,   l'efficienza   e   la
           concorrenza nel mercato dell'energia elettrica 
 
  1. In relazione al processo di integrazione del mercato europeo  ed
ai cambiamenti  in  corso  nel  sistema  elettrico,  con  particolare
riferimento  alla  crescente  produzione  da  fonte  rinnovabile,  il
Ministro dello sviluppo economico, entro 120  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto,  sentita  l'Autorita'  per
l'energia  elettrica  ed  il  gas,  emana  indirizzi  e  modifica  la
disciplina attuativa delle disposizioni di cui all'articolo 3,  comma
10, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.  2,  allo  scopo  di
contenere i costi e garantire sicurezza e qualita' delle forniture di
energia elettrica,  nel  rispetto  dei  criteri  e  dei  principi  di
mercato. 
  2. All'inizio del comma 2 dell'articolo 19 del decreto  legislativo
3 marzo 2011, n. 28, sono anteposte le seguenti parole: "Per la prima
volta entro il 28 febbraio 2012 e  successivamente"  e  nel  medesimo
comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : "In  esito  alla
predetta analisi, l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  gas
adotta con propria delibera, entro i successivi 60 giorni, le  misure
sui  sistemi  di  protezione  e  di  difesa  delle  reti   elettriche
necessarie per garantire la sicurezza del sistema, nonche'  definisce
le modalita' per la rapida installazione di ulteriori dispositivi  di
sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree ad  elevata
concentrazione di potenza non programmabile." 
  3. Con i decreti di definizione dei nuovi regimi di  incentivazione
per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,  di  cui
all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.
28, allo scopo di conferire maggiore  flessibilita'  e  sicurezza  al
sistema  elettrico,  puo'  essere  rideterminata  la  data   per   la
prestazione di specifici servizi di rete da parte delle  attrezzature
utilizzate  in  impianti  fotovoltaici,  in  attuazione  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 
  4. A far data dall'entrata in vigore  del  presente  provvedimento,
sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 105,
recante "Normalizzazione  delle  reti  di  distribuzione  di  energia
elettrica a corrente alternata, in derivazione, a  tensione  compresa
fra 100 e 1000 volt". 
  5. Dalla medesima  data  di  cui  al  comma  4,  si  intende  quale
normativa tecnica di riferimento per i livelli nominali  di  tensione
dei sistemi elettrici di distribuzione in bassa tensione la norma CEI
8-6, emanata dal Comitato  Elettrotecnico  Italiano  (CEI)  in  forza
della legge 1° marzo 1968, n. 186. 
  6. Al fine di  facilitare  ed  accelerare  la  realizzazione  delle
infrastrutture  di  rete  di  interesse  nazionale,  l'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas, entro 90  giorni  dalla  richiesta  dei
Concessionari, definisce la remunerazione relativa a specifici  asset
regolati esistenti alla data della  richiesta,  senza  alcun  aumento
della remunerazione complessiva del capitale e della tariffa rispetto
alla regolazione in corso.