Art. 21 Sanzioni disciplinari 1. Se le infrazioni di cui al presente titolo sono commesse da appartenenti al personale marittimo, laddove ricorrano i presupposti di cui agli articoli 1249 e seguenti del codice della navigazione, sono applicate anche le sanzioni disciplinari ivi previste.
Note all'art. 21: - Il testo dell'art. 1249 del Codice della navigazione, cosi' recita: «Art. 1249 (Potere disciplinare nella navigazione marittima e interna). - In materia di navigazione marittima o interna il potere disciplinare e' esercitato: 1) dal comandante della nave sui componenti dell'equipaggio e sui passeggeri, ancorche' non siano cittadini italiani; 2) dai comandanti di porto marittimo sugli appartenenti al personale marittimo e sulle persone indicate nell'art. 68; 3) dai comandanti di porto della navigazione interna sugli appartenenti al personale della navigazione interna; 4) dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale sulle imprese, sui datori di lavoro nei porti e sui lavoratori portuali; 5) dalle autorita' consolari all'estero sui componenti dell'equipaggio; 6) dai comandanti delle navi da guerra nazionali sui componenti dell'equipaggio quando la nave, su cui sono imbarcati, e' in corso di navigazione o in un Paese estero nel quale non risiede un'autorita' consolare.».