Art. 21 

 

				 
                       Rapporto al Parlamento 

 
  1. Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni,  un  rapporto
sull'attuazione del diritto allo studio, tenendo conto anche dei dati
trasmessi all'Osservatorio dalle regioni, dalle province Autonome  di
Trento e di Bolzano, dalle universita' e dalle  istituzioni  di  alta
formazione artistica, musicale e coreutica per quanto  di  rispettiva
competenza.