Art. 21 (R)
Intervento  sostitutivo  regionale  (decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398,  art. 4, commi 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla legge
                      4 dicembre 1993, n. 493)

  1.   In   caso  di  mancata  adozione,  entro  i  termini  previsti
dall'articolo 20,  del  provvedimento conclusivo del procedimento per
il  rilascio  del permesso di costruire, l'interessato puo', con atto
notificato   o   trasmesso   in  piego  raccomandato  con  avviso  di
ricevimento,  richiedereallo  sportello  unico  che il dirigente o il
responsabile  dell'ufficio  di cui all'articolo 13, si pronunci entro
quindici  giorni  dalla ricezione dell'istanza. Di tale istanza viene
data  notizia  al  sindaco  a cura del responsabile del procedimento.
Resta comunque ferma la facolta' di impugnare in sede giurisdizionale
il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di permesso di costruire.
  2.  Decorso  inutilmente  anche  il  termine  di  cui  al  comma 1,
l'interessato  puo'  inoltrare richiesta di intervento sostitutivo al
competente  organo  regionale,  il  quale,  nei  successivi  quindici
giorni,  nomina  un  commissario  ad acta che provvede nel termine di
sessanta  giorni.  Trascorso  inutilmente anche quest'ultimo termine,
sulla  domanda  di  intervento  sostitutivo  si  intende  formato  il
silenzio-rifiuto.