Art. 21.
(Deliberazioni dell'assemblea).
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e
con la presenza di almeno la meta' degli associati. In seconda
convocazione la deliberazione e' valida qualunque sia il numero degli
intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in
quelle che riguardano la loro responsabilita' gli amministratori non
hanno voto.
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non e'
altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli
associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione
del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli
associati.