Art. 21. 
 
  La dispensa e', conformemente alle conclusioni  delle  Commissioni,
pronunciata dall'Autorita' cui spetta, secondo le norme comuni,  tale
forma di provvedimento. 
 
  La stessa Autorita' emana i provvedimenti disciplinari previsti dal
presente  titolo,  sempre  conformemente   alle   conclusioni   delle
Commissioni.