Art. 21.
            Cooperazione ed altre attivita' istituzionali
  1.    L'Universita'    collabora   con   organismi   nazionali   ed
internazionali  alla definizione e alla realizzazione di programmi di
cooperazione scientifica e di formazione.
  2.   I   relativi   accordi  di  collaborazione  possono  prevedere
l'esecuzione   di  corsi  integrati  di  studio  presso  una  o  piu'
universita',  nonche'  programmi di ricerca congiunti. Le universita'
partecipanti  riconoscono la validita' dei corsi seguiti ovvero delle
parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le universita'
e   le   istituzioni   universitarie  cooperanti,  nonche'  i  titoli
accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.
  3.  Entro trenta giorni dalla stipula, sono comunicati al Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  gli accordi di
collaborazione  aventi come oggetto l'istituzione di corsi di laurea,
di  diploma  e di dottorato di ricerca nel territorio della provincia
di  Bolzano.  Gli  accordi sono esecutivi decorsi i trenta giorni dal
ricevimento  degli  accordi predetti, salvo che entro tale termine il
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca vi si
opponga  in  quanto  contrastanti  con  la  legge,  con  gli obblighi
internazionali  dello  Stato  italiano  o  con  i criteri fissati nei
decreti  di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127.
  4.  L'Universita'  promuove ed incoraggia gli scambi internazionali
dei/delle  propri/e  docenti,  ricercatori/ricercatrici  e  studenti,
anche  con interventi di natura economica; puo' provvedere a reperire
e  gestire  strutture  per l'ospitalita', anche in collaborazione con
altri  enti,  in  particolare  con  quelli  preposti ad assicurare il
diritto allo studio.
  5.  L'Universita'  istituisce  e  promuove attivita' di formazione,
aggiornamento  e perfezionamento di carattere culturale, scientifico,
tecnico e professionale, rivolte anche a soggetti terzi.
  In particolare puo':
    a)  organizzare incontri e corsi di orientamento per l'iscrizione
agli  studi  universitari e a quelli post-laurea e per l'elaborazione
dei piani di studio;
    b) promuovere e organizzare l'aggiornamento del proprio personale
tecnico-amministrativo,  secondo le proprie esigenze e in conformita'
alle norme vigenti;
    c) istituire corsi di specializzazione post-laurea;
    d)  svolgere corsi di aggiornamento per il personale delle scuole
di ogni ordine e grado;
    e)  partecipare a iniziative di rilevante interesse scientifico e
culturale promosse da soggetti pubblici o privati.
  6.   Per   la   realizzazione   dei  corsi  previsti  al  comma  4,
l'Universita'  puo'  avvalersi  anche  delle  forme di collaborazione
esterna  di  cui all'art. 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341; per
tali corsi puo' rilasciare specifici attestati.
  7.  L'Universita'  favorisce  attivita'  di  ricerca, di consulenza
professionale  e  di servizi a favore di terzi sulla base di appositi
contratti e convenzioni.
  8.  L'Universita' puo', anche in collaborazione con enti pubblici e
privati,  assicurare  al personale docente e tecnico-amministrativo e
agli  studenti  servizi  culturali,  ricreativi,  residenziali  e  di
assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro.