Art. 21. (Art. 11 del Testo Unico) COMPETENZA PER LE AUTORIZZAZIONI L'autorizzazione al collocamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, sara' rilasciata da: a) per le strade statali e le autostrade statali, dalla Direzione generale dell'A.N.A.S.; b) per le strade comunali e provinciali dalle rispettivo Amministrazioni; c) per le autostrade e strade in concessione, dall'Ente concessionario su benestare dell'Ente concedente. Qualora i cartelli e i mezzi pubblicitari debbano essere collocati lungo o in vista delle strade ricadenti nelle zone sulle quali esistono vincoli a tutela delle bellezze naturali o del paesaggio o di cose di interesse storico ed artistico, gli interessati dovranno rivolgere la domanda all'Ente proprietario della strada, gia' corredata del nulla osta rilasciato dalla competente Sovrintendenza all'antichita' e belle arti.