Art. 21. Provvedimenti preliminari all'esperimento dell'asta Il prefetto, entro il 15 marzo dell'ultimo anno del decennio, invita i comuni: 1) a determinare l'aggio in base al quale sara' aperta l'asta; 2) a stabilire, osservando il disposto dell'art. 99 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato dalla legge 10 giugno 1940, n. 933, se il servizio di tesoreria debba essere affidato all'esattore o separatamente dall'esattoria ad una azienda di credito; 3) a designare il membro della giunta municipale, che dovra' presiedere l'asta. Per i comuni che entro il 30 aprile non abbiano deliberato sugli oggetti indicati nel comma precedente, l'asta si tiene soltanto per il conferimento dell'esattoria. In tal caso il prefetto stabilisce la misura dell'aggio sud quale deve essere aperta l'asta e nomina il presidente dell'asta fra i membri della giunta municipale. Entro il 15 maggio gli elementi determinati a norma dei commi precedenti sono trasmessi dal prefetto all'intendente di finanza.