(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 21)
                              Art. 21. 
         Provvedimenti preliminari all'esperimento dell'asta 

 
  Il prefetto, entro il  15  marzo  dell'ultimo  anno  del  decennio,
invita i comuni: 
    1) a determinare l'aggio in base al quale sara' aperta l'asta; 
    2) a stabilire, osservando il disposto  dell'art.  99  del  regio
decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato dalla legge 10 giugno
1940, n. 933, se il  servizio  di  tesoreria  debba  essere  affidato
all'esattore  o  separatamente  dall'esattoria  ad  una  azienda   di
credito; 
    3) a designare il membro  della  giunta  municipale,  che  dovra'
presiedere l'asta. 
  Per i comuni che entro il 30 aprile non  abbiano  deliberato  sugli
oggetti indicati nel comma precedente, l'asta si tiene  soltanto  per
il conferimento dell'esattoria. In tal caso il prefetto stabilisce la
misura dell'aggio sud quale deve essere aperta  l'asta  e  nomina  il
presidente dell'asta fra i membri della giunta municipale. 
  Entro il 15 maggio gli  elementi  determinati  a  norma  dei  commi
precedenti sono trasmessi dal prefetto all'intendente di finanza.