Art. 21.

  Le  disposizioni  della  presente  legge  si  estendono,  in quanto
applicabili,  alle  Regioni  a  Statuto  speciale  e alle province di
Trento e di Bolzano salve le competenze legislative ed amministrative
ad  esse  spettanti  ai sensi dei rispettivi Statuti e delle norme di
attuazione.