Art. 21.
                   Coordinamento in sede regionale

  Per   assicurare   il   coordinamento   delle   attivita'  musicali
sovvenzionate  e  lo  sviluppo  di  nuove  iniziative  tendenti  alla
diffusione  della  cultura musicale, il Ministro per il turismo e per
lo  spettacolo,  ferme restando le competenze delle Regioni a statuto
speciale,   in  attesa  dell'attuazione  dell'ordinamento  regionale,
sentita  la  Commissione  centrale  per  la musica, promuovera' nelle
singole  Regioni  la  costituzione  di  appositi Comitati composti da
rappresentanti  delle  Amministrazioni  provinciali e comunali, degli
enti  turistici  e  delle  organizzazioni  sindacali dello spettacolo
nonche' dai sovrintendenti degli enti autonomi lirici aventi sede nei
capoluoghi di Regione.