Art. 21.
            (Accertamenti sulla permanenza dei requisiti)

  Il  comitato  provinciale  di assistenza e beneficenza pubblica, di
cui  all'articolo  14,  puo'  disporre  accertamenti sulle condizioni
economiche,  di  inabilita'  e  di incollocabilita' nei confronti dei
beneficiari  della  pensione o dell'assegno deliberando, se del caso,
la revoca della concessione.
  Avverso  il provvedimento di revoca, e' ammesso ricorso nei termini
e con le modalita' di cui all'articolo 15.