Art. 21. Fatturazione delle operazioni Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. Puo' essere emessa una sola fattura per tutte le operazioni effettuate fra le stesse parti nello stesso giorno o nel corso della stessa settimana. La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni: 1) ditta, denominazione o ragione sociale e residenza o domicilio dei soggetti fra cui e' effettuata l'onerazione, nonche', per quelli domiciliati all'estero, ubicazione della stabile organizzazione in Italia. Se non si tratta di imprese, societa' o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome; 2) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione; 3) corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile ai sensi degli articoli 13, 14 e 15; 4) aliquota e ammontare dell'imposta, con arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. La fattura deve essere emessa dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, in duplice esemplare, entro trenta giorni dalla data di effettuazione dell'operazione, determinata a norma dell'art. 6, o dall'ultimo giorno della settimana per le operazioni fatturate settimanalmente; nello stesso termine uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte. Nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 17 la fattura deve essere emessa, in unico esemplare, dal soggetto che riceve la cessione o la prestazione. La fattura deve essere emessa anche per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a norma del secondo comma dell'art. 7, nonche' per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8 e 9 e per quelle esenti di cui al primo comma dell'art. 10. In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve recare l'annotazione che si tratta di operazione non imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma. Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicati in misura superiore a quella reale, l'imposta e' dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.