Art. 21.
                          Redditi fondiari



Per  redditi  fondiari si intendono i redditi inerenti ai terreni e
ai  fabbricati, situati nel territorio dello Stato, che sono o devono
essere iscritti nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio.

I  redditi  fondiari  si  distinguono  in  redditi  dominicali  dei
terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati.