(Convenzione - art. 21)
                            Articolo 21. 
   Effetti giuridici delle riserve e delle obiezioni alle riserve 
 
  1. Una riserva formulata in conformita' degli articoli 19, 20 e  23
nei confronti di un'altra parte: 
    a) modifica,  per  lo  Stato  autore  della  riserva,  nelle  sue
relazioni con quest'altra Parte le disposizioni del trattato sulle 
quali verte la riserva, nella misura prevista da detta riserva; e 
    b) modifica nella stessa misura tali disposizioni per quest'altra
parte nelle sue relazioni con lo Stato autore della riserva. 
  2. La riserva non modifica le  disposizioni  del  trattato  per  le
altre parti del trattato nei loro rapporti intercorsi. 
  3. Quando uno Stato che ha formulato un'obiezione  ad  una  riserva
non si e' opposto all'entrata in vigore del trattato tra se stesso  e
lo Stato autore della riserva, le disposizioni oggetto della  riserva
non si applicano tra i due Stati, nella misura prevista dalla riserva
stessa.