Art. 21. 
                        Modalita' del lavoro 
 
  L'amministrazione penitenziaria  prende  tutte  le  iniziative  per
assicurare ai detenuti e agli internati il lavoro meglio  rispondente
alle  condizioni  ambientali  e  dei  soggetti,  organizzandolo   sia
nell'interno degli istituti sia all'esterno di essi. 
  Nel caso di assegnazione al lavoro all'esterno, i  detenuti  e  gli
internati, da soli o in gruppi, possono essere scortati per  prestare
la loro opera in aziende agricole o industriali, pubbliche o private.
I minori degli anni ventuno, detenuti o internati per reati  commessi
prima del compimento del diciottesimo anno di  eta',  se  ammessi  al
lavoro all'esterno, sono avviati al lavoro  senza  scorta  salvo  che
essa sia ritenuta necessaria  per  motivi  di  sicurezza.  Quando  si
tratta di aziende private, l'esecuzione  del  lavoro  deve  svolgersi
sotto il diretto controllo della direzione  dell'istituto  a  cui  il
detenuto o l'internato e' assegnato.