Art. 21.

  Entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore della presente legge, su
iniziativa   del   Ministro   per   l'industria,   il   commercio   e
l'artigianato,  di  concerto  con il Ministro per i lavori pubblici e
sentito   il  Consiglio  nazionale  delle  ricerche,  e'  emanato  il
regolamento di esecuzione della presente legge.