(Patto internazionale-art. 21)
                             Articolo 21 
 
  E' riconosciuto il diritto di  riunione  pacifica.  L'esercizio  di
tale diritto non puo' formare oggetto di  restrizioni  tranne  quelle
imposte in conformita' alla legge  e  che  siano  necessarie  in  una
societa' democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della
sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico o per tutelare la sanita'  o
la morale pubbliche, o gli altrui diritti e liberta'.