Art. 21. Servizi di navigazione marittima nazionale Le aperture dei portelloni di accesso a bordo impiegabili per i minorati trasportati con autovettura o poltrona a rotelle devono avere dimensioni adeguate all'agevole passaggio della autovettura o poltrona a rotelle (per quest'ultima e' richiesta larghezza non inferiore a m 1,50) e non presentare pertanto soglie o scalini. Le rampe o passerelle di accesso da terra a bordo devono avere pendenza modesta, in generale non superiore all'8%, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilita' per l'incolumita' delle persone. La zona di ponte ove si accede a bordo deve permettere il passaggio fin all'area degli alloggi destinati ai minorati con percorso sullo stesso ponte, ovvero fino all'ascensore od alla rampa, nel caso che gli alloggi siano su altro ponte. In tal caso la zona antistante l'ascensore o la rampa deve avere dimensioni tali da permettere lo sbarco del minorato dall'autovettura, e il trasferimento su poltrona a rotelle, nonche' alla manovra di essa. Il percorso predetto dev'essere privo di ostacoli, con eventuali dislivelli di pendenza, in generale non superiore al 5% e di larghezza, nel caso di impiego di poltrone a rotelle, non inferiore ad 1,50 m. Il ponte corrispondente deve essere rivestito con materiale antisdrucciolevole. Eventuali soglie e simili devono avere altezza non superiore a cm 2,5. Gli ascensori eventuali per poltrone a rotelle devono avere le caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 15 del presente regolamento. Le rampe sostitutive degli ascensori, non essendo ammesse scale se non di emergenza, devono avere le caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 10 del presente regolamento. Ascensori e rampe devono sfociare al chiuso entro l'area degli alloggi. L'area degli alloggi, preferibilmente ubicata su un solo ponte, deve avere: corridoi, passaggi e relative porte di larghezza non inferiori a m 1,50 e privi di ostacoli; porte, comprese quelle di locali igienici, di larghezza non inferiore a m 0,90 e provviste di agevoli dispositivi di manovra; pavimenti antisdrucciolevoli nelle zone di passaggio; apparecchi di segnalazione per chiamata del personale di servizio addetto ai minorati; locali igienici riservati ai minorati rispondenti alle norme dell'art. 14 del presente regolamento. Le presenti disposizioni non si applicano agli aliscafi.