Art. 21. Copertura di posti I posti di professore associato che si rendano liberi e vacanti possono essere coperti con concorso o per trasferimento, su richiesta delle facolta'. I 6.000 posti di cui al secondo comma del precedente articolo sono coperti con concorso da bandire con periodicita' biennale, nell'arco di un decennio, nell'ambito del piano di sviluppo di cui all'art. 2. I posti coperti con i concorsi di cui al secondo comma del presente articolo e quelli del contingente di cui al secondo comma dell'articolo precedente destinati agli inquadramenti, che si rendono vacanti e disponibili, sono soppressi, a conclusione delle procedure dei trasferimenti, fino alla riduzione dell'organico a livello definitivo di 15.000 stabilito nel primo comma del precedente articolo. Detti trasferimenti, sino al raggiungimento dell'organico definitivo di 15.000, sono subordinati all'assenso della facolta' di appartenenza al fine di assicurare la conservazione del livello di funzionamento della medesima. L'assegnazione dei posti di professore associato ha luogo con le stesse modalita' indicate nel precedente art. 2. Nell'anno accademico 1980-81, ove non fosse stato ancora predisposto il piano pluriennale di sviluppo, sara' messo a concorso il primo scaglione di posti di professore associato per un numero di 1.200, secondo criteri di distribuzione che saranno definiti sentito il parere del C.U.N.