ART. 21.
(Insegnanti  abilitati  non di ruolo della scuola materna statale con
        proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980)

  Gli  insegnanti  incaricati  nelle  scuole  materne  statali,  gia'
forniti  della  prescritta abilitazione, i quali abbiano fruito della
proroga   dell'incarico  annuale  per  effetto  del  decreto-legge  6
settembre  1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8
novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica
dal 1 settembre 1981.
  Agli  insegnanti  immessi in ruolo per effetto del comma precedente
la  sede di servizio sara' assegnata nell'ambito provinciale, secondo
la  loro  collocazione  nella  graduatoria  provinciale, in base alla
quale  fu  loro  conferito l'incarico, a partire dall'anno scolastico
1983-1984.