Art. 21. (Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 3, commi quinto e nono) Pubblicazione degli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale 1. Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' pubblicato il testo integrale di tutte le sentenze della Corte costituzionale. 2. Quando e' pubblicato il dispositivo della sentenza prevista dall'art. 15, comma 1, lettera f), la pubblicazione delle altre parti della sentenza avviene contestualmente. 3. Restano ferme tutte le altre pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale previste dalla legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla Corte costituzionale.
Nota all'art. 21: La legge n. 87/1953 reca norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.