Art. 21 
        Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti 
 
  1. Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica sul reddito
complessivo  e  sui  redditi  tassati  separatamente  a   norma   dei
precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3. 
  2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto  gli  oneri  di
cui alle lettere da a) a d) e da o) a t) del  comma  1  dell'articolo
10. 
  3. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.