ART. 21. 
(Utilizzazione  di  dipendenti  pubblici,  docenti   universitari   e
                             magistrati) 
 
  1. Il personale dello Stato o di enti pubblici di cui  all'articolo
17, lettera a), puo' essere utilizzato  nei  limiti  dei  contingenti
determinati con decreto del Ministro degli affari esteri,  sentiti  i
Ministri del tesoro e della funzione pubblica. 
  2. Nei limiti di tali contingenti, il personale  di  cui  sopra  e'
messo a disposizione della Direzione  generale  per  la  cooperazione
allo sviluppo: 
    a) con decreto del Ministro degli affari esteri, per il personale
da esso dipendente; 
    b) con decreto  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
Ministro degli affari esteri, per il personale  dipendente  da  altre
amministrazioni dello Stato; 
    c) con decreto del Ministro degli  affari  esteri,  d'intesa  con
l'ente pubblico interessato, per  il  personale  dipendente  da  enti
pubblici. 
  3. La messa a disposizione dei magistrati ordinari e' disposta  dal
Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Ministro  di
grazia e giustizia, previo concerto  con  il  Ministro  degli  affari
esteri. 
  4. Durante il collocamento a disposizione detto personale  continua
a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per l'intero a
carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, ad eccezione
delle quote di aggiunta di  famiglia,  della  indennita'  integrativa
speciale,  delle  indennita'  inerenti  a  specifiche   funzioni   ed
incarichi ovvero connesse  a  determinate  condizioni  ambientali,  e
comunque  degli  emolumenti  legati  all'effettiva  prestazione   del
servizio in Italia. 
  5. La durata di ogni incarico non puo' essere inferiore  a  quattro
mesi ne' superare i quattro anni e deve essere indicata  nei  decreti
di collocamento a disposizione; solo in caso di comprovate necessita'
del programma di cooperazione nel quale il  personale  e'  impegnato,
puo' essere disposta la proroga del predetto termine quadriennale  da
parte del Comitato direzionale. Decorso tale  termine,  nessun  nuovo
incarico puo' essere conferito alla medesima  persona  ai  sensi  del
presente  articolo  se  non  per  un  programma  diverso  da   quello
precedentemente svolto. 
  6. Il Ministero della pubblica istruzione puo' autorizzare  docenti
e ricercatori delle universita' italiane a usufruire  di  un  congedo
con assegni per  la  durata  dell'incarico  conferito  ai  sensi  dei
precedenti commi del presente articolo per  esercitare  attivita'  di
cooperazione allo sviluppo.