ART. 21. (Utilizzazione di dipendenti pubblici, docenti universitari e magistrati) 1. Il personale dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 17, lettera a), puo' essere utilizzato nei limiti dei contingenti determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e della funzione pubblica. 2. Nei limiti di tali contingenti, il personale di cui sopra e' messo a disposizione della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo: a) con decreto del Ministro degli affari esteri, per il personale da esso dipendente; b) con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro degli affari esteri, per il personale dipendente da altre amministrazioni dello Stato; c) con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con l'ente pubblico interessato, per il personale dipendente da enti pubblici. 3. La messa a disposizione dei magistrati ordinari e' disposta dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, previo concerto con il Ministro degli affari esteri. 4. Durante il collocamento a disposizione detto personale continua a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per l'intero a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia, della indennita' integrativa speciale, delle indennita' inerenti a specifiche funzioni ed incarichi ovvero connesse a determinate condizioni ambientali, e comunque degli emolumenti legati all'effettiva prestazione del servizio in Italia. 5. La durata di ogni incarico non puo' essere inferiore a quattro mesi ne' superare i quattro anni e deve essere indicata nei decreti di collocamento a disposizione; solo in caso di comprovate necessita' del programma di cooperazione nel quale il personale e' impegnato, puo' essere disposta la proroga del predetto termine quadriennale da parte del Comitato direzionale. Decorso tale termine, nessun nuovo incarico puo' essere conferito alla medesima persona ai sensi del presente articolo se non per un programma diverso da quello precedentemente svolto. 6. Il Ministero della pubblica istruzione puo' autorizzare docenti e ricercatori delle universita' italiane a usufruire di un congedo con assegni per la durata dell'incarico conferito ai sensi dei precedenti commi del presente articolo per esercitare attivita' di cooperazione allo sviluppo.