ART. 21.
             (Disposizioni in materia di apprendistato)

  1.  In  deroga  a  quanto  disposto  dall'articolo 2 della legge 19
gennaio  1955,  n.  25, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n.
424,  l'imprenditore  che  non  ha alle proprie dipendenze lavoratori
qualificati  o  specializzati,  o  ne  ha  meno di tre, puo' assumere
apprendisti in numero non superiore a tre.
  2.  Per  i lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore
della  presente  legge,  l'apprendistato  non  puo'  avere una durata
superiore  a quella stabilita dai contratti collettivi di lavoro, con
esclusivo     riferimento     al    periodo    ritenuto    necessario
all'apprendimento, senza distinzioni basate sull'eta' del lavoratore.
La durata dell'apprendistato non puo' essere superiore a 5 anni.
  3.   Ferma   rimanendo  per  l'impresa  artigiana  la  facolta'  di
assunzione  diretta, prevista dall'articolo 26 della legge 19 gennaio
1955,  n.  25,  gli  apprendisti possono essere assunti con richiesta
nominativa.
  4.  Per  le  imprese  che  svolgono  la  propria attivita' in cicli
stagionali  i  contratti  collettivi  di  lavoro di categoria possono
prevedere  specifiche  modalita'  di  svolgimento  del  contratto  di
apprendistato.
  5.  Nel  settore  artigiano  i  contratti  collettivi  nazionali di
categoria  possono  elevare  fino  a  29  anni  l'eta' massima di cui
all'articolo  6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per qualifiche ad
alto contenuto professionale.
  6. I benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n.
25,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  in  materia  di
previdenza  ed assistenza sociale, sono mantenuti per un anno dopo la
trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
  7. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi
dal  computo  dei  limiti  numerici  previsti  da  leggi  e contratti
collettivi  di  lavoro per l'applicazione di particolari normative ed
istituti,  fermo  restando  per  il settore artigiano quanto disposto
dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
 
          Nota all'art. 21, comma 1:
            Il  testo  dell'art. 2 della legge n. 25/1955 (Disciplina
          dell'apprendistato),    con    l'integrazione    effettuata
          dall'art.  1  della  legge  2  aprile  1968,  n. 424, e' il
          seguente:
            "Art.  2.  -  L'apprendistato e' uno speciale rapporto di
          lavoro,  in  forza del quale l'imprenditore e' obbligato ad
          impartire   o   a   far   impartire,   nella  sua  impresa,
          all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento
          necessario  perche'  possa  conseguire la capacita' tecnica
          per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera
          nell'impresa medesima.
            Per instaurare un rapporto di apprendistato, il datore di
          lavoro deve ottenere la autorizzazione dell'ispettorato del
          lavoro territorialmente competente, cui dovra' precisare le
          condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il
          genere  di  addestramento  al  quale  saranno  adibiti e la
          qualifica  che  essi  potranno  conseguire  al  termine del
          rapporto.
            Il  numero  di apprendisti che l'imprenditore ha facolta'
          di  occupare nella propria azienda non puo' superare il 100
          per  cento  delle maestranze specializzate e qualificate in
          servizio presso l'azienda stessa".

          Nota all'art. 21, comma 3:
            Il  testo  dell'art.  26  della  legge n. 25/1955 (per il
          titolo  si  veda  la  nota  all'art.  21,  comma  1)  e' il
          seguente:
            "Art.  26.  -  Non  si  applicano agli apprendisti e agli
          imprenditori   artigiani  le  norme  della  presente  legge
          contenute negli articoli 3, secondo e terzo comma, 22, 23 e
          24".

          Nota all'art. 21, comma 5:
            Il  testo  dell'art.  6  della  legge  n. 25/1955 (per il
          titolo   si  veda  la  nota  all'art.  21,  comma  1)  come
          sostituito  dall'art.  3 della legge 2 aprile 1968, n. 424,
          e' il seguente:
            "Art.  6,  -  Possono  essere  assunti come apprendisti i
          giovani  di  eta'  non  inferiore  a  quindici  anni  e non
          superiore  a  venti,  salvi  i  divieti  e  le  limitazioni
          previsti  dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli
          e degli adolescenti.
            In  deroga  a  quanto  stabilito  nel  comma  precedente,
          possono  essere  assunti  in  qualita' di apprendisti anche
          coloro  i  quali  abbiano  compiuto  il 14° anno di eta', a
          condizione  che  abbiano adempiuto all'obbligo scolastico a
          norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859".

          Nota all'art. 21, comma 6:
            La     legge    n.    25;1955    reca    la    disciplina
          dell'apprendistato.  La  predetta legge e' stata modificata
          dalla  legge  8 luglio 1956, n. 706, e dalla legge 2 aprile
          1968, n. 424.

          Nota all'art. 21, comma 7:
            Il   testo   dell'art.   4   della   legge   n.  443/1985
          (legge-quadro per l'artigianato) e' il seguente:
            "Art. 4 (Limiti dimensionali). - L'impresa artigiana puo'
          essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale
          dipendente    diretto    personalmente    dall'imprenditore
          artigiano  o  dai  soci,  sempre  che non superi i seguenti
          limiti:
              a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di
          18  dipendenti,  compresi  gli  apprendisti  in  numero non
          superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti puo' essere
          elevato  fino  a  22  a condizione che le unita' aggiuntive
          siano apprendisti;
              b)  per  l'impresa  che  lavora  in  serie: purche' con
          lavorazione  non  del  tutto automatizzata: un massimo di 9
          dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore
          a  5;  il numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato
          Fino  a  12  a  condizione  che  le unita' aggiuntive siano
          apprendisti;
              c)  per  l'impresa  che svolge la propria attivita' nei
          settori   delle   lavorazioni   artistiche  tradizionali  e
          dell'abbigliamento  su misura: un massimo di 32 dipendenti,
          compresi  gli  apprendisti in numero non superiore a 16, il
          numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 40
          a  condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti. I
          settori  delle  lavorazioni  artistiche  e  tradizionali  e
          dell'abbigliamento   su   misura  saranno  individuati  con
          decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni
          ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;
              d)   per  l'impresa  di  trasporto:  un  massimo  di  8
          dipendenti;
              e)  per  le imprese di costruzioni edili: un massimo di
          10  dipendenti,  compresi  gli  apprendisti  in  numero non
          superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti puo' essere
          elevato  fino  a  14  a condizione che le unita' aggiuntive
          siano apprendisti.
            Ai  fini  del  calcolo  dei  limiti  di cui al precedente
          comma:
              1)  non  sono  computati per un periodo di due anni gli
          apprendisti  passati  in  qualifica ai sensi della legge 19
          gennaio  1955,  n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa
          impresa artigiana;
              2)  non  sono computati i lavoratori a domicilio di cui
          alla  legge  18  dicembre  1973,  n.  877,  sempre  che non
          superino  un  terzo dei dipendenti non apprendisti occupati
          presso l'impresa artigiana;
              3)   sono   computati  i  familiari  dell'imprenditore,
          ancorche'   partecipanti   all'impresa   familiare  di  cui
          all'art.  230-bis,  del codice civile, che svolgano la loro
          attivita'  di  lavoro  prevalentemente  e professionalmente
          nell'ambito dell'impresa artigiana;
              4)  sono  computati, tranne uno, i soci che svolgono il
          prevalente, lavoro personale nell'impresa artigiana;
              5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici,
          psichici o sensoriali;
              6)   sono  computati  i  dipendenti  qualunque  sia  la
          mansione svolta".