ART. 21. 
                       (Uffici e dipartimenti) 
 
  1. Per gli adempimenti di cui alla lettera a) dell'articolo 19,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   con   proprio   decreto,
istituisce un comitato di esperti, incaricati a  norma  dell'articolo
22. 
  2. Per gli adempimenti di cui alla lettera n) dell'articolo 19,  e'
istituita una apposita commissione. La composizione e  i  compiti  di
detta commissione sono stabiliti per legge. 
  3. Per gli altri adempimenti di cui all'articolo 19, il  Presidente
del Consiglio dei ministri, con propri decreti, istituisce  uffici  e
dipartimenti, comprensivi di  una  pluralita'  di  uffici  cui  siano
affidate   funzioni    connesse,    determinandone    competenze    e
organizzazione omogenea. 
  4. Con propri decreti il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
d'intesa con il ministro per gli affari regionali e con  il  ministro
dell'interno, provvede altresi' a determinare l'organizzazione  degli
uffici dei commissari del governo nelle regioni. 
  5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di ministri senza
portafoglio, il decreto e' emanato dal Presidente del  Consiglio  dei
ministri d'intesa con il ministro competente. 
  6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri sia affidato alla responsabilita' di un  ministro  senza
portafoglio, il capo del dipartimento e'  nominato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  ministro
interessato. 
  7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un ministro  senza
portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale
della Presidenza.