Art. 21. 
 
                (Composizione del seggio elettorale) 
 
  1. Il presidente del consiglio regionale o provinciale  dell'ordine
uscente o il commissario, prima di iniziare la votazione, sceglie gra
gli elettori presenti il presidente del seggio, il vice presidente  e
due scrutatori. 
  2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale  dell'ordine
esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento
e' sostituito da un consigliere scelto dal  presidente  dello  stesso
consiglio dell'ordine. 
  3.  Durante  la  votazione  e'  sufficiente  la  presenza  di   tre
componenti dell'ufficio elettorale.