Art. 21. (Composizione del seggio elettorale) 1. Il presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine uscente o il commissario, prima di iniziare la votazione, sceglie gra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori. 2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento e' sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine. 3. Durante la votazione e' sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.