ART. 21. 
(I programmi di intervento). 
1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi  triennali  di
intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e  delle  finalita'
dei piani medesimi. 
2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al
15 per cento degli stanziamenti complessivamente a: 
 a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli  impianti
e  dei  beni,  compresi   mezzi,   attrezzature   e   materiali   dei
cantieri-officina e dei magazzini idraulici; 
 b) svolgimento del servizio di  polizia  idraulica,  di  navigazione
interna, di piena e di pronto intervento idraulico; 
 c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di
studi, rilevazione o altro nelle materie riguardanti  la  difesa  del
suolo, redazione dei progetti generali, degli studi  di  fattibilita'
dei progetti di massima ed  esecutivi  di  opere  e  degli  studi  di
valutazione dell'impatto ambientale di quelle principali; 
 d) adeguamento e potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei
servizi tecnici funzionali. 
3. Le regioni, conseguito il parere favorevole del comitato di bacino
di cui all'articolo 18, possono provvedere  con  propri  stanziamenti
alla realizzazione di opere e di interventi  previsti  dai  piani  di
bacino di rilievo nazionale, con il controllo del predetto  comitato.
4. Le province, i comuni, le  comunita'  montane  e  gli  altri  enti
pubblici,  previa  autorizzazione  della  regione  o   del   comitato
istituzionale interessati, possono concorrere con propri stanziamenti
alla realizzazione di  opere  e  interventi  previsti  dai  piani  di
bacino.