ART. 21. (I programmi di intervento). 1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalita' dei piani medesimi. 2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al 15 per cento degli stanziamenti complessivamente a: a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici; b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico; c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazione o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilita' dei progetti di massima ed esecutivi di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale di quelle principali; d) adeguamento e potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici funzionali. 3. Le regioni, conseguito il parere favorevole del comitato di bacino di cui all'articolo 18, possono provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino di rilievo nazionale, con il controllo del predetto comitato. 4. Le province, i comuni, le comunita' montane e gli altri enti pubblici, previa autorizzazione della regione o del comitato istituzionale interessati, possono concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di bacino.