(Norme-art. 21)
                               Art. 21 
(Notizie  da  chiedere  all'imputato  nel  primo  atto  cui  egli  e'
                              presente) 
  1. Quando procede a norma dell'articolo 66 del codice, il giudice o
il pubblico ministero invita l'imputato o la persona sottoposta  alle
indagini a dichiarare se ha un soprannome o  uno  pseudonimo,  se  ha
beni patrimoniali e quali sono le sue condizioni di vita individuale,
familiare e sociale. Lo invita inoltre a dichiarare se e'  sottoposto
ad altri processi penali, se ha  riportato  condanne  nello  Stato  o
all'estero e, quando ne e' il  caso,  se  esercita  o  ha  esercitato
uffici o servizi pubblici o  servizi  di  pubblica  necessita'  e  se
ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche.