Art. 21. 1. Il primo comma dell'art. 2403 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della societa', vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilita' sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale.".
Nota all'art. 21. - Per il nuovo testo dell'art. 2403 del codice civile si veda in nota all'art. 19.