Art. 21 (Art. 11 Cod. Str.)
(Coordinamento dei servizi di Polizia Stradale.
Rilascio di informazioni)
1. Ai compiti di coordinamento dei servizi di polizia stradale di
cui all'articolo 11, comma 3, del codice, provvede con proprie
direttive il Ministro dell'interno.
2. L'espletamento dei servizi di scorta a veicoli o trasporti
eccezionali e' affidato alla specialita' polizia stradale della
Polizia di stato. La scorta e' curata dai corpi di polizia municipale
quando l'intero itinerario del trasporto si sviluppa su strade
comunali. L'espletamento dei servizi di scorta a veicoli o trasporti
eccezionali militari e' affidato all'Arma dei carabinieri.
All'espletamento di tale servizio si applica l'articolo 16, commi 5 e
7.
3. Per ottenere le informazioni di cui all'articolo 11, comma 4,
del codice, gli interessati devono rivolgersi direttamente o con
raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando o ufficio cui
appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla
rilevazione dell'incidente.
4. Il comando o ufficio e' tenuto a fornire, previo pagamento delle
eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti
disposizioni di legge.
5. In caso di incidente che abbia causato la morte di una persona,
le informazioni sono fornite, previa presentazione di nulla-osta
rilasciato dall'autorita' giudiziaria competente.
6. Se dall'incidente siano derivate lesioni alle persone, le
informazioni sono fornite, in pendenza di procedimento penale, previa
autorizzazione della autorita' giudiziaria, ovvero previa
attestazione prodotta dall'interessato e rilasciata dalla medesima
autorita' dell'avvenuto decorso del termine utile previsto per la
presentazione della querela.