Art. 21.
                 Opere, depositi e cantieri stradali
  1. Senza preventiva autorizzazione o concessione  della  competente
autorita' di cui all'articolo 26 e' vietato eseguire opere o depositi
e  aprire  cantieri  stradali,  anche temporanei, sulle strade e loro
pertinenze, nonche' sulle relative fasce di rispetto e sulle aree  di
visibilita'.
  2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate
alla  circolazione  o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare
gli accorgimenti necessari per la  sicurezza  e  la  fluidita'  della
circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di
notte.  Deve  provvedere  a  rendere  visibile,  sia di giorno che di
notte, il  personale  addetto  ai  lavori  esposto  al  traffico  dei
veicoli.
  3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalita' ed ai
mezzi  per  la  delimitazione  e  la  segnalazione dei cantieri, alla
realizzabilita' della visibilita' sia di  giorno  che  di  notte  del
personale  addetto ai lavori, nonche' agli accorgimenti necessari per
la regolazione del traffico, nonche' le modalita' di svolgimento  dei
lavori nei cantieri stradali.
  4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del
regolamento,  ovvero  le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
da lire unmilione a lire quattromilioni.
  5.  La  violazione  delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo della  rimozione  delle  opere
realizzate,  a  carico  dell'autore  delle  stesse e a proprie spese,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.