Art. 21. 
                      Scioglimento dei consigli 
  1. Il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 39 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito dal seguente: 
   "1)  dimissioni,  impedimento  permanente,  rimozione,  decadenza,
decesso del sindaco o del presidente della provincia;". 
  2. Il comma 3 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990,  n.  142,
e' sostituito dal seguente: 
  " 3. Nei casi diversi  da  quelli  previsti  dal  numero  1)  della
lettera b) del comma 1, con il decreto di  scioglimento  si  provvede
alla  nomina  di  un  commissario,  che  esercita   le   attribuzioni
conferitegli con il decreto stesso". 
 
          Nota all'art. 21:
             -  Il  testo  dell'art.  39  della  precitata  legge  n.
          142/1990, come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
             "Art.   39  (Scioglimento  e  sospensione  dei  consigli
          comunali  e  provinciali).  -  1.  I  consigli  comunali  e
          provinciali  vengono  sciolti  con  decreto  del Presidente
          della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
               a) quando compiano atti contrari alla  Costituzione  o
          per  gravi  e  persistenti violazioni di legge, nonche' per
          gravi motivi di ordine pubblico;
               b) quando  non  possa  essere  assicurato  il  normale
          funzionamento  degli  organi  e dei servizi per le seguenti
          cause:
               1)  dimissioni,  impedimento  permanente,   rimozione,
          decadenza,  decesso  del  sindaco  o  del  presidente della
          provincia;
               2) dimissioni o  decadenza  di  almeno  la  meta'  dei
          consiglieri;
               c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.
             2.  Nella  ipotesi  di  cui alla lettera c) del comma 1,
          trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
          approvato senza che sia stato predisposto dalla  giunta  il
          relativo  schema, l'organo regionale di controllo nomina un
          commissario  affinche'   lo   predisponga   d'ufficio   per
          sottoporlo  al  consiglio. In tal caso e comunque quando il
          consiglio non abbia  approvato  nei  termini  di  legge  lo
          schema  di  bilancio  predisposto  dalla  giunta,  l'organo
          regionale di controllo assegna al  consiglio,  con  lettera
          notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore
          a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si
          sostituisce,       mediante      apposito      commissario,
          all'amministrazione   inadempiente.    Del    provvedimento
          sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la
          procedura per lo scioglimento del consiglio.
             3.  Nei  casi  diversi  da quelli previsti dal numero 1)
          della  lettera  b)  del  comma  1,  con   il   decreto   di
          scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che
          esercita   le  attribuzioni  conferitegli  con  il  decreto
          stesso.
             4.   Il   rinnovo   del   consiglio   nelle  ipotesi  di
          scioglimento deve coincidere con il primo turno  elettorale
          utile previsto dalla legge.
             5.  I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello
          scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei
          successori,  gli  incarichi  esterni   loro   eventualmente
          attribuiti.
             6.  Al  decreto di scioglimento e' allegata la relazione
          del  Ministro  contenente  i  motivi   del   provvedimento;
          dell'adozione del decreto di scioglimento e' data immediata
          comunicazione al Parlamento. Il decreto e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
             7.  Iniziata  la procedura di cui ai commi precedenti ed
          in attesa del decreto di  scioglimento,  il  prefetto,  per
          motivi  di grave e urgente necessita', puo' sospendere, per
          un periodo comunque  non  superiore  a  novanta  giorni,  i
          consigli  comunali  e provinciali e nominare un commissario
          per la provvisoria amministrazione dell'ente".